Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni comparatistiche

Abstract

Traditionally, in Italy Private Law has always been considered exclusive to the State central authority. Even after the Constitutional Reform of 2001, which gave Regions a great deal of legislative powers, they still struggle to regulate these aspects of human relationships. Nonetheless, in these recent years, we are witnessing the slow arising of Regional Private Law. Very often, such legislation is challenged by the State before the Constitutional Court for its supposed inconsistency with the Italian Constitution, but it is not unlikely to see the Constitutional Court dismiss these appeals on the grounds of irrelevance. Moreover, it is still unclear which subjects are to be considered “private”. Any distinction becomes even harder when a different legal system is involved. In fact, terms like “private law” and “state” can acquire a very different meaning not only because of merely linguistic reasons, but also on legal and cultural grounds. For reasons duly explained in the first chapter, a significant comparison between the Italian legal system and all major European legal systems seems less meaningful than one might expect. Therefore, the focus is shifted to the common law tradition, particularly the U.S., where the distinction between private and public law has little bearing - if any - and where the federal experience can offer new solutions to a younger multi-level system of government.Ormai da tempo il diritto privato ha perso la sua dimensione esclusivamente codicistica e la frammentazione delle fonti che ne è conseguita ha messo in crisi il rapporto simbiotico con la sovranità statale. In seguito alla riforma costituzionale del 2001, inoltre, le Regioni si sono viste attribuire competenze molto ampie che presentano senz’altro profili privatistici la cui disciplina però sembrerebbe riservata esclusivamente allo Stato dalla clausola dell’“ordinamento civile” ex art. 117, comma 2°, lett. l), Cost. La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, esposta nel secondo capitolo, non consente di individuare un orientamento né certo né definitivo. Per tale motivo, un raffronto con ordinamenti giuridici di maggior tradizione nel campo dei sistemi multilivello delle fonti potrebbe offrire nuovi spunti risolutivi ad un conflitto che vede contrapposte istanze di autonomia da una parte ed esigenze di uniformità dall’altra. In questo senso, l’ordinamento federale degli Stati Uniti d’America si propone, pur con le evidenti differenze, come un modello di tensione costante tra centro e periferia in cui l’interrogativo di fondo, come evidenziato nel terzo capitolo, riguarda invece il livello ottimale di normazione soprattutto in tema di diritti fondamentali. Il campo di indagine così individuato non può prescindere da alcune premesse terminologiche e concettuali, con particolare riguardo alle nozioni di “diritto privato” e “stato” e di come esse vengano intese a seconda dell’ordinamento di riferimento. Di ciò viene dato conto nel primo capitolo del presente lavoro

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