This article aims at giving some hints for a critical reflection upon a very important living matter: limits and potentiality in the use of neuro-imaging for a psychiatric assessment concerning the imputability of the offender. To this end, we take into account different aspects of forensic psychiatric methodology, because a close examination of its various phases allows us to understand whether and to what extent a certain research method may be part of it or not.As a matter of fact, because they aim at illustrating human cerebral functions and neuronal elements in human personality and actions, neurosciences do not only involve biological determinants of the subject’s behaviour and relation with the world, with human beings and with the law itself: they also pose some questions concerning fundamental anthropological normative-prescriptive matters, such as free will and ethical responsibility. In this perspective, however, there’s also an evident risk of giving simplistic and deterministic solutions to forensic medical problems such as appraisal of individual imputability, as a direct consequence not only of an anthropological reification, but also of an epistemological reductionism and a serious methodological mistake. Therefore, we underline the absolute need for a constant and meticulous application of those evaluation criteria characterizing the scientificity of the forensic psychiatric method, which might sometimes include only those notions which are potentially useful to clarify the complexity of a case.Il presente contributo intende fornire alcuni spunti di riflessione critica su una problematica non solo molto attuale, ma anche estremamente importante: quella dei limiti e delle potenzialità dell’utilizzo delle neuro-imaging nella perizia psichiatrica sull’imputabilità dell’autore di reato. In quest’ottica, si prendono in considerazione i diversi aspetti della metodologia psichiatrico-forense, poiché la disamina delle diverse fasi nelle quali essa si articola consente di capire se e fino a che punto una certa tecnica di indagine possa, o meno, entrare a farne parte. Le neuroscienze, infatti, nel momento stesso in cui mirano ad illustrare le funzioni cerebrali dell’uomo e le componenti neuronali della sua personalità e della sua condotta, non solo chiamano in causa le determinanti biologiche del comportamento del soggetto, nei suoi rapporti con il mondo, con i suoi simili e con la legge stessa, ma pongono altresì al diritto ed alle c.d. scienze forensi domande su fondamentali questioni di ordine antropologico-normativo, come l’esistenza del libero arbitrio e della responsabilità etica.In questa prospettiva, tuttavia, è oltremodo evidente anche il pericolo di fornire soluzioni tanto semplicistiche, quanto deterministiche, a problemi di ordine medico-legale, come la valutazione dell’imputabilità individuale, quale diretta conseguenza non solo di una reificazione antropologica, ma anche di un riduzionismo epistemologico e di un grave vizio metodologico. Ne consegue il fermo richiamo all’applicazione costante e scrupolosa di quella criteriologia valutativa che qualifica la scientificità dello stesso metodo psichiatrico-forense, limitandosi eventualmente ad inserirvi solamente quelle nozioni potenzialmente utili alla chiarificazione della complessità del caso. Infatti, se l’obiettivo dei vari accertamenti strumentali che le neuroscienze mettono a disposizione del consulente tecnico è quello di rendere più oggettive le conclusioni della sua disamina, il raggiungimento di tale scopo è assicurato non tanto dal ricorso stereotipato ed automatico a tecnologie sempre più sofisticate e in grado di fornire correlati neuro-funzionali a giudizi più o meno deresposabilizzanti, quanto piuttosto dalla corretta applicazione della stessa metodologia valutativa. In tal senso, la procedura conoscitiva risulta tanto più scientifica, quanto più si dimostra rigorosa nel correlare le acquisizioni tecniche ai costrutti normativi di riferimento, procedendo lungo un percorso fatto di tappe, il metodo appunto, che come strada-da-seguire, né può, né deve essere mai abbandonata. Pena la scientificità stessa dell’operato peritale