68 research outputs found

    Denigrazione del prodotto e discredito dell'imprenditore: ipotesi rilevanti ex art. 2043 c.c.

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    Nel nostro ordinamento l\u2019imprenditore \ue8 tutelato rispetto alla denigrazione (notizia che investe il prodotto) e al discredito (notizia che pregiudica la stima di cui gode l\u2019imprenditore) ex artt. 2598 ss. cod. civ. e cio\ue8 quando si configurino come atti di concorrenza sleale. L\u2019informazione inesatta o non veritiera (ed in taluni casi la notizia vera, ma riportata in modo non obiettivo) che importi la denigrazione o il discredito pu\uf2 per\uf2 in molti casi provenire da soggetti completamente estranei alla dinamica concorrenziale. Le ipotesi sono molteplici. La circolazione di informazioni inesatte pu\uf2 essere attribuita ad organi di informazione, a singoli consumatori, ad associazioni di consumatori, alle banche, a distributori dell\u2019imprenditore ed in genere ad ogni soggetto che, al di fuori di un rapporto di tipo concorrenziale con l\u2019imprenditore, comunichi ad altri notizie false sul conto di un\u2019impresa o di un prodotto. Anche in tali casi, la diffusione dell\u2019informazione pu\uf2 avere conseguenze di maggiore o minore portata sulla reputazione. La notizia che appare su tutti i giornali di un dissesto finanziario di una nota impresa, ha evidentemente un pubblico pi\uf9 vasto rispetto alla notizia che un distributore comunica ad un singolo potenziale consumatore. Inoltre, l\u2019informazione pu\uf2 essere presentata sotto forma di notizia, e basarsi quindi su circostanze ben determinate; altre volte le informazioni su un prodotto o un\u2019impresa sono formulate tramite warentest, cio\ue8 prove comparative sui prodotti. Talvolta si potr\ue0 ricorrere ad esperti del settore, che formulano giudizi su determinati prodotti in base alla loro competenza professionale; in tali casi, la lesione della reputazione ed il potenziale effetto sviatorio del consumatore pu\uf2 potenzialmente assumere una dimensione pi\uf9 consistente

    Rating finanziario e responsabilit\ue0 nei confronti dell'emittente

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    A fronte di un\u2019attenzione crescente verso le informazioni fornite dalle agenzie di rating, si \ue8 posta la questione di una eventuale responsabilit\ue0 dell\u2019agenzia per la diffusione di giudizi imprecisi, inesatti ovvero espressi sulla base di informazioni errate, o ancora per la revisione di giudizi positivi intervenuta con grave ritardo. E ci\uf2 in particolare a seguito di alcune vicende eclatanti, tra cui la c.d. \u201ccrisi dei mutui subprime\u201d, la vicenda Lehmann Brothers o il caso italiano della Parmalat. La questione \ue8 stata per lo pi\uf9 considerata rispetto al danno subito dall\u2019investitore. \uc8 l\u2019investitore che abbia fatto affidamento sul giudizio espresso dall\u2019agenzia primo tra i soggetti danneggiati a fronte di un giudizio inesatto, incompleto ovvero espresso sulla base di dati erronei. \uc8 naturale tuttavia che il voto di rating inesatto o incompleto possa in taluni casi, specie qualora si tratti di valutazione negativa a fronte di una differente situazione finanziaria reale, cagionare un danno per il soggetto-oggetto del giudizio. Nell\u2019articolo viene affrontato il secondo dei problemi menzionati

    Aggiornamento a Alberto Trabucchi, Istituzioni di diritto civile

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    L'autrice ha curato l'aggiornamento del manuale nelle pagine indicate

    Informazioni economiche e "reputazione d'impresa". Nell'orizzonte dell'illecito civile.

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    Scopo dell\u2019indagine \ue8 verificare se nel nostro ordinamento sia dato all\u2019imprenditore (individuale o collettivo) di agire per il risarcimento del danno che gli deriva dalla circolazione di informazioni false, inesatte, incomplete o presentante in maniera tendenziosa o poco obiettiva sul conto della sua attivit\ue0 imprenditoriale o del prodotto che egli mette in commercio quando tali informazioni provengano da un soggetto estraneo alla dinamica concorrenziale. Nel nostro ordinamento l\u2019imprenditore \ue8 tutelato rispetto alla denigrazione (notizia che investe il prodotto) e al discredito (notizia che pregiudica la stima di cui gode l\u2019imprenditore) ex artt. 2598 ss. cod. civ. e cio\ue8 quando si configurino come atti di concorrenza sleale. L\u2019operare di tali disposizioni richiede che si combinino due circostanze, una di carattere oggettivo e l\u2019altra di tipo soggettivo. Sotto il primo profilo, deve trattarsi della diffusione di notizie e apprezzamenti screditanti per i prodotti o l\u2019attivit\ue0 di un concorrente; la giurisprudenza precisa al riguardo che tali disposizioni colpiscono le notizie false, mentre per l\u2019applicazione della disciplina alle notizie vere richiede che l\u2019effetto prodotto ecceda l\u2019esigenza di informazione del pubblico e cio\ue8 vengano presentate in modo non obiettivo o siano elaborate in modo tendenzioso. Dal punto di vista soggettivo, invece, la \uabdiffusione di notizie e apprezzamenti\ubb relativi al prodotto o all\u2019attivit\ue0 dell\u2019imprenditore deve provenire da un soggetto che si trovi in rapporto di concorrenza (diretta o quantomeno indiretta o potenziale) con l\u2019imprenditore cui si riferisce l\u2019informazione. L\u2019informazione inesatta o non veritiera (ed in taluni casi la notizia vera, ma riportata in modo non obiettivo) che importi la denigrazione o il discredito pu\uf2 per\uf2 in molti casi provenire da soggetti completamente estranei alla dinamica concorrenziale. Le ipotesi sono molteplici. La circolazione di informazioni inesatte pu\uf2 essere attribuita ad organi di informazione, a singoli consumatori, ad associazioni di consumatori, alle banche, a distributori dell\u2019imprenditore ed in genere ad ogni soggetto che, al di fuori di un rapporto di tipo concorrenziale con l\u2019imprenditore, comunichi ad altri notizie false sul conto di un\u2019impresa o di un prodotto. Il problema \u2013 che \ue8 stato affrontato dalla giurisprudenza con riferimento ai casi di protesto illegittimo, illecita o erronea segnalazione di una posizione in sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d\u2019Italia, false notizie diffuse da distributori dell\u2019imprenditore o da agenzie di informazioni, servizi giornalistici anche in forma di warentest \u2013, si inquadra nell\u2019ampia tematica della c.d. responsabilit\ue0 per la circolazione di informazioni economiche inesatte, ma si caratterizza con riferimento al soggetto danneggiato, che \ue8 colui su cui verte l\u2019informazione, ma soprattutto riguardo all\u2019interesse leso, che pu\uf2 radicarsi in questa specifica ipotesi in un interesse di natura patrimoniale, ma anche in un diritto attinente alla sfera della personalit\ue0. Con riferimento all\u2019ultimo degli aspetti menzionati, si suole parlare di lesione della c.d. \uabreputazione economica\ubb. Con l\u2019espressione si intende per\uf2 far riferimento a due interessi diversi: la reputazione dell\u2019imprenditore (individuale o collettivo) quale diritto della personalit\ue0 e la reputazione quale interesse patrimoniale (aspettativa di guadagno). L\u2019indagine si propone di verificare se la lesione dell\u2019interesse patrimoniale meriti tutela ex art. 2043
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