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    LA TUTELA DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE DI CREDITI DOPO LA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 COME MODIFICATA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132.

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    L'indagine affronta il tema dell'espropriazione presso terzi con particolare riguardo alla tutela del terzo, alla luce delle due riforme introdotte con legge 22 dicembre 2012, n. 228 e con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione. Il particolare l'autore, dopo avere esaminato le novità introdotte dalle due riforme, esamina il particolare rimedio dell'opposizione ex art. 548 c.p.c. Conclude che lo strumento in questione costituisce una opposizione tardiva, analoga agli altri istituti analoghi previsti dal codice. Ne consegue che i requisiti previsti dalla norma, secondo cui il terzo potrà impugnare l'ordinanza "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore", vanno intesi come semplici condizioni per la riammissione in termini, mentre il contenuto dell'opposizione può riguardare tutte le contestazioni che il terzo avrebbe potuto svolgere in udienza, o nell'opposizione "In termini" ex art. 549 c.p.c

    LA RECLAMABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 615, 1° COMMA, C.P.C. (UN CURIOSO CASO DI DIPLOPIA PROCESSUALE)

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    L’autore riesamina il delicato tema della reclamabilità dell’ordinanza di so- spensione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. Dopo avere collocato, sul piano siste- matico, la sospensione de qua tra i provvedimenti adottati dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo, ed avere esaminato il dibattito dottrinario e giu- risprudenziale sul punto, conclude per la non reclamabilità della misura. Nell’ultima parte dell’articolo, tuttavia, l’autore riesamina il fondamento della doppia opposizione (e della doppia sospensione), introdotta dalla riforma del- l’art. 615 c.p.c. Dopo un’analisi storica dell’articolo, come pure delle posizioni dottrinarie e giurisprudenziali sul tema, propone di modificare gli artt. 615, 616, 624 e 625 c.p.c., per ottimizzare il sistema normativo.The author re-examines the delicate issue of judicial claimability of the or- der for suspension ex art. 615, c.I, c.p.c. After positioning, on the systematic plan, the suspension de qua among the measures taken by the judicial office where the title is challenged, and examined the doctrinal and jurisprudential positions on the point, he concludes for the non – claimability of the measure. Although, in the last part of the article, the author re-examines the funda- ment of the double opposition (and of the double suspension), introduced by the reform of the art. 615 c.p.c. After an historical analysis of the article as well as of the doctrinal and jurisprudential positions on the subject, he suggests to modify art. 615, 616, 624 and 625 c.p.c., to optimize and rationalize the nor- mative system

    Il regime processuale delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva e di difetto di titolaritĂ  del rapporto. La parola alle Sezioni Unite (Cass. ord. 13 febbraio 2015, n. 2977)

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    Il contributo, muovendo dall'esame all'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite Cass. 13 febbraio 2015 n. 2977, si propone di riesaminare la vexata quaestio della distinzione tra (difetto di) legittimazione attiva e passiva e (difetto di) titolarità delle posizioni giuridiche, attive e passive, dedotte. Si affronta, in particolare, il problema dell'identità o della diversità delle due fattispecie e, sopratutto, si analizza il loro regime processuale nel sistema delle eccezioni. In particolare si conclude che nessuna delle due potenziali difese del convenuto - difetto di legittimazione e della titolarità della posizione giuridica dedotta - costituisce un'eccezione in senso stretto, bensì: a) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva o passiva costituisce una mera contestazione del diritto, sempre rilevabile d'ufficio, giusta il principio iura novit curia; b) l'eccezione di difetto di titolarità della posizione giuridica costituisce una mera contestazione del fatto (se essa non presuppone l'allegazione di alcun fatto nuovo), ovvero una eccezione-deduzione di un fatto nuovo impeditivo, modificativo del diritto. Nell'uno e nell'altro caso essa sfuggirà al regime delle eccezioni in senso proprio, e sarà rilevabile ex officio, sempre che il fatto posto a fondamento sia stato dedotto tempestivamente da una qualunque delle parti o sia stato comunque provato all'esito dell'istruttoria

    BREVI OSSERVAZIONI SULL’ONERE DI SPECIFICA CONTESTAZIONE E IL DIVIETO DI NOVA IN APPELLO NEL RITO DEL LAVORO: LA CORRELAZIONE TRA ONERE DI CONTESTAZIONE E PRECLUSIONI ISTRUTTORIE

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    Oggetto dell'indagine è la non contestazione nel processo del lavoro e nel processo in generale, nell'ambito delle possibili difese della parte. La sentenza della Suprema Corte 28 febbraio 2014, n. 4854, che si colloca nel solco di un diffuso orientamento giurisprudenziale in materia di c.d. rito del lavoro, offre lo spunto per una riflessione di ordine generale sui limiti della specifica contestazione e delle conseguenze della sua omissione, nel generale sistema di preclusioni del processo civile. Essa offre, inoltre, l’occasione per una ricollocazione in chiave sistematica della non contestazione nell’ambito delle c.d. eccezioni, e nella sistematica del diritto processuale

    L’eccezione di difetto di rappresentanza secondo le Sezioni Unite: a proposito di Cass. Sez. Un. 3 giugno 2015 n. 11377

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    Nell'articolo in commento viene affrontato il tema della rilevabilitĂ  d'ufficio dell'eccezione di difetto di rappresentanza, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite Cass. sez. un. 3 giugno 2015, n. 11377. La Corte, ribaltando un suo precedente orientamento, ha concluso per il carattere di eccezione in senso lato della difesa in parola, con conseguente rilevabilitĂ  d'ufficio. L'autore, aderendo all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, qualifica la difesa de qua, a seconda del suo specifico contenuto, come contestazione del fatto o contestazione del diritto, sul rilievo - condiviso dal giudice di legittimitĂ  - che lo pseudo-rappresentato eserciti un diritto potestativo solamente quando ratifichi il contratto concluso dal falsus procurator, contratto fino a quel momento inefficace. Il falsamente rappresentato non esercita, invece, alcun diritto potestativo quando si limiti a chiedere che il contratto non produca effetti nei suoi confronti

    La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la Legge 24 dicembre 2012, n. 228

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    Nella prima parte dell'articolo l'autore descrive le origini storiche e la disciplina vigente - introdotta con legge 24 dicembre 2013, n. 228 - del pignoramento presso terzi. Dopo aver descritto le principali teorie e le loro evoluzioni storiche, l'autore esamina la novella, in particolare con riguardo alle nuove conseguenze previste, per il caso di omissione, da parte del terzo, della dichiarazione. L'ultima parte dell'articolo riguarda le "opposizioni", i.e. i rimedi esperibili avverso l'ordinanza che risolve le controversie sulla dichiarazione del terzo. L'autore riconduce le due diverse opposizioni disciplinate agli articoli 548 e 549 c.p.c. alla medesima ratio, e cerca di dimostrare che la prima è solamente un caso speciale della seconda, che consente al terzo di essere rimesso in termini per impugnare l'ordinanza.In the first part of the article the author presents the historical origins and the current positive discipline – introduced by legge 24 dicembre 2012 n. 228 - concerning the third party attachment. After showing the main theories and their historical evolution, the author examinates the law reform, with a special attention to the new consequences in case of omission, by the third party, of the statement about the existence of the debt. The last part of the article concerns the “oppositions”, i.e. the impugnment of the judicial writs deciding on litigations about the third party statement. The author reconnects the two different oppositions in artt. 548 and 549 c.p.c. at the same ratio, and tries to demonstrate that the first is just an especial hypothesis of the second, that allows the third party to be restored in time to appeal the judicial writ

    Contributo allo studio dell’eccezione nel processo civile. Concetti e principi generali. Singole fattispecie

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    La storia della teoria dell’eccezione, scrive Schwalbach, mostra una serie ininterrotta di malintesi. E in effetti l’istituto, dalla sua lontana origine nel processo formulare romano a oggi, è stato caratterizzato da complesse e spesso contraddittorie evoluzioni e trasformazioni, parallelamente al mutare del contesto storico–sociale e allo sviluppo della scienza giuridica. Tuttavia, scomparsi il pretore e il mondo romano, dissolta la visione medievale dell’impero e della compilazione giustinianea, l’istituto è comunque sopravvissuto legando indissolubilmente il suo significato alla teoria dell’azione. Definire l’eccezione vuol dire, innanzitutto, definire l’azione, osserva Colesanti; e la polisemia del vocabolo “eccezione” è, oggi, innanzitutto polisemia del vocabolo “azione”. In questa seconda edizione del volume si è cercato di dare conto delle complesse evoluzioni dell’eccezione, proponendo un inquadramento unitario dell’istituto, il più possibile coerente con il sistema del processo. Si sono peraltro analizzate le fattispecie di eccezione più controverse quanto a natura e regime processuale, tentando di delinearne una disciplina sulla base dei risultati raggiunti nella prima parte concettuale dell’indagine nonché dei contributi della dottrina e dell’evoluzione della giurisprudenza. Si è infine arricchito l’apparato critico e bibliografico, anche alla luce delle più recenti pronunce delle Sezioni Unite in tema di rilievo di Ufficio delle eccezioni

    La rilevabilità d’ufficio delle nullità nel sistema delle eccezioni secondo le Sezioni Unite (note in margine a Cass. sez, un. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014)

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    Quello del rilievo officioso delle nullità è uno dei temi più contrastati e discussi dibattito dottrinario e giurisprudenziale degli ultimi anni. A distanza di due anni dalla precedente sentenza 14828/2012, le Sezioni Unite tornano nuovamente sulla questione con le due decisioni "gemelle" n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014. Intento del Giudice di legittimità è dettare una sorta di prontuario destinato ai giudici di merito, sul come comportarsi in presenza di una possibile nullità negoziale, non rilevata dalle parti. I punti essenziali del percorso logico-argomentativo (applicati, poi, a tutte le fattispecie possibili: dalle nullità di protezione, al rilievo della nullità in qualunque azione di adempimento o di impugnativa negoziale, etc.) sono: 1) rilievo officioso della possibile nullità; 2) sottoposizione al contraddittorio delle parti della questione; 3) rimessione in termini delle parti per le domande conseguenti al rilievo officioso; 4) eventuale dichiarazione di nullità solo dopo tale momento. Aspetto che, forse, rimane insoluto è quello dell'eventuale formazione del giudicato c.d. implicito sulla "non nullità" del contratto, ogniqualvolta il giudice abbia omesso ogni rilievo ed abbia pronunciato statuizioni che presuppongono, appunto, la validità del contratto (condanna all'adempimento, risoluzione, etc.), ovvero abbia emesso una pronuncia comunque incompatibile con la nullità (e.g. annullamento)

    IL RENDICONTO CONDOMINIALE AI SENSI DELL’ART. 1130 BIS C.C. E LE CONSEGUENZE DELLA SUA APPROVAZIONE O MANCATA APPROVAZIONE

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    La legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha meglio definito, rispetto alla precedente formulazione, l’oggetto e il contenuto del rendiconto condominiale. Dall’approvazione del rendiconto possono discendere effetti diretti nei rapporti tra condominio e amministratore e indiretti in quelli tra condomini e condominio. Tali effetti hanno una diversa origine e sono sottoposti ad un differente regime. In particolare il condomino, per sottrarsi ad obblighi nei confronti del condominio dipendenti dall’approvazione del rendiconto, sarà tenuto ad impugnare la relativa delibera. Di contro l’approvazione del rendiconto non impedirà al condominio o ai singoli condomini di agire contro l’amministratore per il caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite
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