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Il privato indotto può accedere al patteggiamento senza ottemperare agli obblighi restitutori sanciti dall’art. 444 co. 1-ter c.p.p.: un rito alternativo nuovamente appetibile? (Nota a G.I.P. Trib. Bologna, sent. 13 novembre 2020 (dep. 13 dicembre 2020) n. 1023, Giud. Nart)
La sentenza annotata affronta il problema dell’accessibilità dell’applicazione della pena su richiesta delle parti anche per il privato indebitamente indotto, ai sensi dell’art. 319-quater, co. 2, c.p. pur in assenza della “restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato” prevista dall’art. 444 co. 1-ter c.p.p
Delega di funzioni e delega gestoria: un ulteriore “tassello” a proposito della responsabilità penale del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nota a Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2023, n. 8476
In tema di sicurezza sul lavoro, ai fini della responsabilità per la violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la delega di funzioni prevista all’art. 16 d. legisl. 9 aprile 2008, n. 81, realizza il formale trasferimento dei poteri e degli obblighi datoriali di natura prevenzionistica al delegato, fermo restando in capo al delegante l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni affidate, mentre la delega gestoria ex art. 2381 c.c., all’interno di strutture aziendali complesse, affida, con potere illimitato di spesa, le attribuzioni relative all’organizzazione e alla gestione dell’impresa anche in materia di sicurezza sul lavoro, ad un comitato ristretto del consiglio di amministrazione o a uno dei suoi componenti, già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri, configurando in capo all’organo delegante solo un dovere di verifica in ordine al flusso informativo e all’assetto organizzativo generale e di intervento nel caso di conoscenza di situazioni di rischio non adeguatamente governate
La Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni 2022/0167 (COD): quali prospettive per la confisca di prevenzione italiana?
Sono ben note le criticità che coinvolgono la confisca di prevenzione italiana ex art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 specie nell’ottica del mutuo riconoscimento dei provvedimenti (di sequestro e) di confisca, perseguita, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2018/1805. Forti sono, infatti, i dubbi in ordine alla possibilità di ricondurre l’istituto ablatorio in questione, la cui natura penale è sempre stata pervicacemente esclusa, nell’ambito di applicazione del regolamento. Invero, seppur quest’ultimo si proponga di garantire il reciproco riconoscimento anche di forme di non-conviction-based confiscation non contemplate dalla precedente Direttiva 2014/42/UE, l’esigenza, espressa dai considerando 13 e 18 del regolamento, che i provvedimenti di confisca siano emessi nell’ambito di «un procedimento in materia penale» rispettoso delle «garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali» finisce per far ritenere la disciplina della confisca di prevenzione non in linea con gli standard garantistici richiesti a livello europeo. In questo scenario, si inserisce la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni, datata 25 maggio 2022. Principalmente orientata a rafforzare i poteri degli uffici presenti in ciascuno Stato membro deputati al recupero dei beni e al loro coordinamento, essa contiene un significativo numero di disposizioni volte ad armonizzare, attraverso l’introduzione di ulteriori norme comuni, nuove forme di confisca di beni derivanti da attività di natura criminale, pure in assenza di condanna. Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di vagliare l’idoneità del nuovo strumento normativo europeo a porre rimedio agli inconvenienti e alle difficoltà interpretative riscontrati principalmente con il Regolamento 2018/1805/UE, nonché di testare la compatibilità della disciplina della confisca di prevenzione con i modelli proposti dall’atto europeo
La responsabilità del datore di lavoro tra comportamento imprudente del lavoratore e principio di affidamento
Con la sentenza in esame il Tribunale di Parma assolve il datore di lavoro, imputato per il delitto di lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 c.p. per colpa consistita in una inadeguata valutazione dei rischi, a seguito dell’incidente occorso a un dipendente a causa dell’investimento realizzato da altro lavoratore a mezzo di un transpallet semovente. La pronuncia si presta a fungere da esempio di buon governo dei principi sulla responsabilità per colpa del datore nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro in caso di comportamento imprudente addebitabile al lavoratore
La Corte di cassazione chiarisce i dubbi generati dalle Sezioni Unite Chioccini in materia di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Nota a Cass. pen., sez. I, 7 dicembre 2022, n. 49744
Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell’associazione, prescindendo dalla condizione di eventuale “fibrillazione” o crisi strutturale che rendono ineludibile l’intervento esterno per la prosecuzione delle attività
LA CONFISCA DI PREVENZIONE TRA ESIGENZE DI POLITICA CRIMINALE E RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI: LA DISCIPLINA INTERNA AL VAGLIO DELLE FONTI SOVRANAZIONALI
L’interesse per la confisca di prevenzione italiana, oggi disciplinata all’art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. codice antimafia), può dirsi ormai trasversale.
Nella dimensione domestica, basti guardare al continuo ampliamento della cornice legislativa seguito alla sua introduzione, e la cui irrogazione – che può prescindere dall’accertamento della colpevolezza del proposto in ordine alla commissione di fatti di reato – appare facilitata nella misura in cui si fonda su comportamenti non esaustivamente tipizzati, sintomatici della probabilità della commissione di future condotte illecite.
A livello sovranazionale, quindi, e specialmente nella sede europea, da tempo si è avvertita la necessità di una cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri al fine precipuo di predisporre un sistema di ablazione dei patrimoni illeciti il più possibile efficiente nell’ambito dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, chiave strategica per il contrasto del fenomeno dell’illecita accumulazione di patrimoni derivante dal rapido sviluppo, anche su scala internazionale, della criminalità organizzata. In questo scenario, si inseriscono, da ultimo, il Regolamento (UE) 2018/1805 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti (di sequestro e) di confisca e la recente Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni, datata 25 maggio 2022, la quale, se principalmente orientata a rafforzare i poteri degli uffici nazionali deputati al recupero e al coordinamento dei bei beni, contiene un significativo numero di disposizioni volte ad armonizzare nuove forme di confisca di beni di derivazione criminale, pure in assenza di condanna.
Il lavoro si prefigge l’obiettivo di analizzare le criticità che coinvolgono la “confisca antimafia” nell’ottica del mutuo riconoscimento, stante il permanere di una serie di dubbi in ordine alla possibilità di ricondurre l’istituto ablatorio in questione, la cui natura penale è sempre stata pervicacemente esclusa, nell’ambito di applicazione almeno del Regolamento europeo citato. Invero, sebbene questo si proponga di garantire il reciproco riconoscimento anche di forme di non-conviction-based confiscation non contemplate dalla precedente Dir. 2014/42/UE, l’esigenza, espressa dai considerando 13 e 18 Reg., che i provvedimenti di confisca siano emessi nell’ambito di “un procedimento in materia penale” rispettoso delle “garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali” – espressioni riprese dalla Proposta di Direttiva – finisce per far ritenere la disciplina della confisca di prevenzione non in linea con gli standard garantistici richiesti a livello europeo.The interest in Italian preventive confiscation, now regulated by Article 24 of Legislative Decree no. 159 of 6 September 2011 (the so-called anti-mafia code), can now be said to be transversal.
In the domestic dimension, it is sufficient to look at the continuous expansion of the legislative framework following its introduction. This aspect, coupled with the fact that its imposition – which disregards the ascertainment of the culpability of the proposed offender with regard to the commission of offences – appears facilitated to the extent that it is based on non-exhaustively typified conduct, symptomatic of the likelihood of the commission of future criminal conducts.
At the supranational level, therefore, and especially at the European level, the need for judicial cooperation between Member States has long been felt, with the main aim of setting up a system for the abduction of illicit assets that is as efficient as possible within the European area of freedom, security and justice, a strategic key to combating the phenomenon of the illicit accumulation of assets resulting from the rapid development, also on an international scale, of organised crime. In this scenario, the Regulation (EU) 2018/1805 on the mutual recognition of (seizure and) confiscation orders and the recent Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation, dated 25 May 2022, fit in. Indeed, the latter, while mainly aimed at strengthening the powers of national offices in charge of asset recovery and coordination, contains a significant number of provisions aimed at harmonising new forms of confiscation of criminal assets, even in the absence of a conviction.
The aim of this work is to analyse the critical issues involving 'anti-mafia confiscation' from the perspective of mutual recognition, given the persistence of a number of doubts as to the possibility of bringing the ablative institution in question, the criminal nature of which has always been stubbornly excluded, within the scope of application of at least the aforementioned European Regulation. In fact, although this aims to ensure the mutual recognition also of forms of non-conviction-based confiscation not covered by the previous Directive 2014/42/EU, the requirement, expressed in recitals 13 and 18 of the Regulation, that confiscation orders be issued in "proceedings in criminal matters" respecting the "essential guarantees applicable to criminal proceedings" – expressions taken from the proposed Directive – ends up by considering that the discipline of preventive confiscation is not in line with the guarantee standards required at European level
Il concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: un ulteriore caso di possibile differenziazione delle posizioni giuridiche dei concorrenti
In caso di concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, qualora il concorrente persegua un interesse proprio, ciò vale a determinare la più grave qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 629 c.p., che troverà applicazione alla totalità dei correi. Tuttavia, ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 c.p., qualora il terzo esecutore materiale abbia posto in essere l’azione sulla base dell’inganno perpetrato dal presunto titolare del diritto, l’autore dell’inganno risponderà del più grave reato di estorsione ex art. 629 c.p., mentre l’esecutore materiale del fatto meno grave punito dall’art. 393 c.p
La natura giuridica della confisca di prevenzione nella prospettiva dei diritti fondamentali
Il contributo si propone di tracciare un bilancio degli effetti derivanti dall'inquadramento della confisca di prevenzione nell'ambito del diritto privato. Dopo aver sintetizzato i passaggi essenziali dell’evoluzione storica
dell’assetto normativo delle misure di prevenzione, si procede, in
primo luogo, a un’approfondita analisi della giurisprudenza interna, di
legittimità e costituzionale, e della Corte di Strasburgo; nonché della copiosa
elaborazione dottrinale preoccupatasi dell’inquadramento giuridico
dell’istituto, onde sondare la tenuta dell’impianto motivazionale a
sostegno della natura riparativo-ripristinatoria della confisca antimafia.
In secondo luogo, si cerca di riproporre una diversa prospettiva,
valorizzando ancora una volta gli Engel criteria, nonché la giurisprudenza
della Corte EDU sulla confisca urbanistica, della cui natura sostanzialmente
penale, invece, non si è mai dubitato.
Infine, ci si occupa delle possibili ricadute della collocazione dogmatica
della confisca “di prevenzione” sul fronte eurounitario, ove, nell’ottica
del recente Regolamento 2018/1805/UE relativo al riconoscimento
reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, il
permanere della soluzione offerta, da ultimo, dalla Consulta nella sent. n. 24 del 2019 potrebbe complicare le sorti della confisca in parola nel
nuovo meccanismo di cooperazione giudiziaria interstatuale