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Fondazioni bancarie e imprese strumentali
Il lavoro muove dalla constatazione della possibilità attribuita ex lege alle fondazioni di origine bancaria di esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali ai fini statutari, e si occupa di stabilire in che limiti l’esercizio dell’attività di impresa sia loro consentito e fino a che punto l’impresa strumentale sia “vera impresa”. A tal fine si analizza il significato che assume in concreto la nozione di strumentalità “funzionale”e quella di lucro “oggettivo” alla luce del criterio di economicità della gestione. Si propende poi per l’applicazione, con alcuni limiti, dello statuto dell’imprenditore commerciale. Infine si analizza la disciplina distinguendo l’ipotesi dell’impresa strumentale da quella delle società strumentali
La responsabilitĂ da deficit organizzativo
Il contributo prende le mosse dalla difficoltĂ che l'interprete incontra nel dare un puntuale significato alla formula degli assetti organizzativi adeguati dell'impresa per stabilire le responsabilitĂ che conseguono in capo agli organi societari e all'ente per la mancata predisposizione di procedure organizzative e misure di governo dei principali rischi di impresa. In questa prospettiva, nel contributo, si individuano regole e criteri alla cui stregua deve essere condotto il giudizio di responsabilitĂ . Ipotesi applicative considerate sono la responsabilitĂ ex 231 e la responsabilitĂ per deficit organizzativo delle banche
La relazione banca - clientela nel tempo della crisi economica: la "spinta gentile" dell'ABF
Controllo di validitĂ degli atti strumentali ai reati fallimentari e disciplina della revocatoria
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