33 research outputs found

    Synthesis and biological characterization of a new fluorescent probe for vesicular trafficking based on polyazamacrocycle derivative

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    The fluorescent probes represent an important tool in the biological study, in fact characterization of cellular structures and organelles are an important tool-target for understanding the mechanisms regulating most biological processes. Recently, a series of polyamino-macrocycles based on 1,4,7,10-tetraazacyclododecane was synthesized, bearing one or two NBD units (AJ2NBD·4HCl) useful as sensors for metal cations and halides able to target and to detect apolar environment, as lipid membranes. In this paper, we firstly illustrate the chemical synthesis of the AJ2NBD probe, its electronic absorption spectra and its behavior regarding pH of the environment. Lack of any cellular toxicity and an efficient labelling on fresh, living cells was demonstrated, allowing the use of AJ2NBD in biological studies. In particular, this green fluorescent probe may represent a potential dye for the compartments involved in the endosomal/autophagic pathway. This research's field should benefit from the use of AJ2NBD as a vesicular tracer, however, to ensure the precise nature of vesicles/vacuoles traced by this new probe, other more specific tests are needed

    Rapamycin Re-Directs Lysosome Network, Stimulates ER-Remodeling, Involving Membrane CD317 and Affecting Exocytosis, in Campylobacter Jejuni-Lysate-Infected U937 Cells.

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    The Gram-negative Campylobacter jejuni is a major cause of foodborne gastroenteritis in humans worldwide. The cytotoxic effects of Campylobacter have been mainly ascribed to the actions of the cytolethal distending toxin (CDT): it is mandatory to put in evidence risk factors for sequela development, such as reactive arthritis (ReA) and Guillain-Barré syndrome (GBS). Several researches are directed to managing symptom severity and the possible onset of sequelae. We found for the first time that rapamycin (RM) is able to largely inhibit the action of C. jejuni lysate CDT in U937 cells, and to partially avoid the activation of specific sub-lethal effects. In fact, we observed that the ability of this drug to redirect lysosomal compartment, stimulate ER-remodeling (highlighted by ER-lysosome and ER-mitochondria contacts), protect mitochondria network, and downregulate CD317/tetherin, is an important component of membrane microdomains. In particular, lysosomes are involved in the process of the reduction of intoxication, until the final step of lysosome exocytosis. Our results indicate that rapamycin confers protection against C. jejuni bacterial lysate insults to myeloid cells

    Quality of Reporting on the Vegetative State in Italian Newspapers. The Case of Eluana Englaro

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    Background: Media coverage of the vegetative state (VS) includes refutations of the VS diagnosis and describes behaviors inconsistent with VS. We used a quality score to assess the reporting in articles describing the medical characteristics of VS in Italian newspapers. Methodology/Principal Findings: Our search covered a 7-month period from July 1, 2008, to February 28, 2009, using the online searchable databases of four major Italian newspapers: Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, and Avvenire. Medical reporting was judged as complete if three core VS characteristics were described: patient unawareness of self and the environment, preserved wakefulness (eyes open), and spontaneous respiration (artificial ventilator not needed). We retrieved 2,099 articles, and 967 were dedicated to VS. Of these, 853 (88.2%) were non-medical and mainly focused on describing the political, legal, and ethical aspects of VS. Of the 114 (11.8%) medical articles, 53 (5.5%) discussed other medical problems such as death by dehydration, artificial nutrition, neuroimaging, brain death, or uterine hemorrhage, and 61 (6.3%) described VS. Of these 61, only 18 (1.9%) reported all three CORE characteristics and were judged complete. We found no differences among the four investigated newspapers (Fisher’s exact = 0.798), and incomplete articles were equally distributed between journalistic pieces and expert opinions (x 2 = 1.8854, P = 0.170). Incorrect descriptions of VS were significantly more common among incomplete articles (13 of 43 vs. 1 of 18; Fisher’s exact P = 0.047)

    Pratiche commerciali sleali e diligenza professionale: profili comparatistici e diritto europeo.

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    La disciplina europea delle pratiche commerciali sleali contenuta nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 2005/29/Ce rappresenta, al momento, la più significativa tappa volta al progressivo ravvicinamento delle politiche della concorrenza e della protezione dei consumatori, per tendere poi necessariamente verso la definizione di uno statuto della correttezza professionale, ovvero di fair trading, come modello delle relazioni tra gli operatori del mercato, intesi come professionisti e consumatori.\ud Tale evoluzione è coerente con l’obiettivo, prefissato a livello europeo, di un corretto funzionamento del mercato interno in cui i consumatori-cittadini europei sono stimolati ad acquistare beni e/o servizi offerti loro da professionisti con sede in altri Stati membri, i quali, a loro volta, sono incentivati a proporre i propri prodotti anche al di fuori dei propri confini nazionali. \ud Per questo, la disciplina delle pratiche commerciali sleali, oltre a risultare per il linguaggio e le definizioni utilizzate decisamente evocativa della disciplina della concorrenza sleale, di quest’ultima costituisce il primo autentico nucleo a livello europeo, in particolare nell’improntare i rapporti allo standard di correttezza (diligenza) professionale.\ud Il principio della correttezza professionale è diventato, così, il punto di collegamento delle discipline della tutela del consumatore, della tutela della concorrenza e della repressione della concorrenza sleale, seppur ciascun nucleo normativo mantiene la sua autonomia. Da qui, l’adozione di una nozione aperta, come quella di diligenza professionale nella formulazione del divieto generale di pratiche commerciali sleali, ha avuto un rilievo determinante per l’inquadramento dell’intera disciplina.\ud Dall’analisi svolta, il criterio della diligenza professionale di cui alla disciplina delle pratiche commerciali sleali è risultato essere, tuttavia, del tutto autonomo e non riconducibile ai concetti noti nella tradizione giuridica continentale e sviluppati nell’ambito della responsabilità contrattuale e civile. Dalla diligentia propria del diritto romano e dal duty of care dell’esperienza di common law, la diligenza professionale richiesta dal legislatore europeo prende, però, la sostanza per svilupparsi poi come concetto nuovo e atto a far fronte alle nuove esigenze di tutela del mercato, in quello spazio giuridico senza frontiere che è il mercato interno europeo.\ud Quale debba essere, poi, in concreto il livello che possa e debba considerarsi dovuto per far sì che una pratica commerciale possa essere considerata sleale è una questione che va risolta, caso per caso, tenendo conto delle specifiche peculiarità della singola fattispecie e, in particolare, della natura dell’attività esercitata dal professionista. Nel relazionarsi con il consumatore, il professionista dovrà, infatti, in ogni caso, essere sempre preparato e aggiornato rispetto alla prestazione che deve compiere e applicare tecniche appropriate e non superate nello svolgimento della propria attività. Il professionista non potrà, in alcun modo, ostacolare l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge al consumatore, né limitarne in alcun modo l’efficacia e la portata.\ud La clausola generale di cui all’art. 5 della Direttiva 29/2005/Ce, in cui è contenuto il divieto per i professionisti di porre in essere pratiche commerciali sleali, rappresenta così la norma fondamentale dell’intera disciplina delle pratiche commerciali, la quale è su di essa interamente plasmata. Da tale conclusione, deriva che le norme in cui vengono disciplinate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive debbano essere ritenute delle norme di dettaglio, ovvero applicazioni particolari della disposizione di principio, secondo lo schema “norma fondamentale/norme applicative”. \ud In molti ordinamenti nazionali - vuoi perché storicamente già poco proliferi in generale di provvedimenti, a differenza di Paesi come l’Italia, vuoi perché già conformati ai principi di fairness come i Paesi Scandinavi – manca, tuttavia, attualmente un’effettiva concretizzazione del principio della diligenza professionale.\ud Considerato lo spirito della Direttiva di realizzare una legislazione uniforme in materia di pratiche commerciali sleali e il fatto che, seppur per certi aspetti le nozioni di diligenza professionale proposte in sede di attuazione dai legislatori nazionali sono, in alcuni casi, formalmente differenti, ma comunque conformi da un punto di vista sostanziale a quanto disposto a livello europeo, pare logico poter sostenere comunque che la concretizzazione del principio della diligenza professionale avvenuta in uno Stato membro possa valere anche per le altre esperienza nazionali, in ragione della comunanza di principi. Del resto, ad oggi, non si riscontrano contrasti applicativi della normativa sulle pratiche commerciali sleali con riferimento alla concretizzazione del principio della diligenza professionale.\ud Gli interpreti non potranno, quindi, che provvedere ad integrare in via interpretativa la formulazione testuale della rispettiva legislazione nazionale, facendo riferimento ai principi individuati dal legislatore europeo, anche se non espressamente contemplati dalla normativa nazionale di recepimento e di quanto statuito nella stessa materia negli altri Stati membri, nell’ottica di un ordinamento, quello europeo, ormai da dover (ritornare a) considerare, oltre che multi-livello, anche comunicante.\ud La storia del diritto europeo è caratterizzata, infatti, tra il XVI e il XVIII secolo, da una reale ed effettiva apertura giuridico-istituzionale, dal lato delle fonti, e culturale, dal lato della mentalità dei giuristi, nei quali era doveroso ricorrere a auctoritates di dottori e tribunali stranieri, costituenti la communis opinio, oppure alla lex alius loci, ovvero a regole e principi comuni ad altri ordinamenti.\ud Negare oggi l’applicazione di tali principi all’interno dell’Unione europea significherebbe - cosa ormai non più possibile, nonostante le note criticità riscontrate nel processo di integrazione europeo - abbattere i grandi sforzi fatti in questi anni per l’effettiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, regolato da un diritto comune europeo.\ud Gli ordinamenti dei singoli Stati membri non possono, quindi, che essere considerati aperti, dove ciò concretamente significa che il singolo interprete nazionale potrà e dovrà ricorrere a quanto eventualmente già statuito a livello europeo o comunque a casi già risolti negli altri ordinamenti nazionali nel concretizzare principi come quello della diligenza professionale, garantendo così un’effettiva e reale armonizzazione della materia.\ud L’armonizzazione completa delle legislazioni nazionali in materia di pratiche commerciali sleali voluta dal legislatore ha, infatti, inevitabilmente portato a una possibile circolazione delle declinazioni concrete occorse in un ordinamento anche negli ordinamenti di altri Stati membri, ad una comunanza dei principi, che può essere letta proprio come una sorta di reale ritorno a quegli ordinamenti aperti del XVI-XVIII secolo.\ud Il passaggio successivo che il legislatore europeo dovrà compiere, si ritiene debba necessariamente essere quello di estendere le regole di condotta di cui alla disciplina delle pratiche commerciali sleali non solo ai rapporti tra professionista e consumatori, ma anche ai reciproci rapporti tra professionisti. \u

    CERN openlab Technical Workshop

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    Self-Weighted Multilateration for Indoor Positioning Systems

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    The paper proposes an improved method for calculating the position of a movable tag whose distance to a (redundant) set of fixed beacons is measured by some suitable physical principle (typically ultra wide band or ultrasound propagation). The method is based on the multilateration technique, where the contribution of each individual beacon is weighed on the basis of a recurring, self-supported calibration of the measurement repeatability of each beacon at a given distance range. The work outlines the method and its implementation, and shows the improvement in measurement quality with respect to the results of a commercial Ultra-Wide-Band (UWB) system when tested on the same set of raw beacon-to-tag distances. Two versions of the algorithm are proposed: one-dimensional, or isotropic, and 3D. With respect to the standard approach, the isotropic solution managed to reduce the maximum localization error by around 25%, with a maximum error of 0.60 m, while the 3D version manages to improve even further the localization accuracy, with a maximum error of 0.45 m

    Preparation of heterocyclic compounds as fluorescent probes for detection in biological systems

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    Provided is a fluorescent probe for detection in biological systems. Example compd. AJ2NBD, was prepd. from the reaction of 1,​6-​dimethyl-​1,​4,​7,​10-​tetraazacyclododecane with 4-​chloro-​7-​nitrobenzo[1,​2,​5]​oxadiazole affording the desired compd. as a microscryst. solid in 80​% yield. AJ2NBD was found to be compatible when used simultaneously with other probes such as Lysotracker Deep RED, Mitotracker Red, Dil, Bodipy, in that each probe was able to mark specific cell organelles such as mitochondria and lysosomes without interference. AJ2NBD was evaluated in serum-​starved HT22 and HeLa cells and was found to brilliantly mark the perinuclear area indicating its usefulness in imaging vesicular trafficking
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