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Vendita di pacchetti turistici e imposta sul valore aggiunto
Le agenzie di viaggio e turismo che organizzano pacchetti turistici, sono soggette, per tale tipo di operazioni, ad un particolare regime di applicazione dell'Iva dettato dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972: il c.d. regime del \u201cmargine commerciale\u201d.
Secondo tale metodologia applicativa, la determinazione del tributo non avviene in base al classico schema della detrazione di \u201cimposta da imposta\u201d ma mediante il procedimento di detrazione \u201cbase da base\u201d: in estrema sintesi, l'Iva \ue8 applicata sulla differenza tra il corrispettivo dovuto all'operatore turistico e i costi sostenuti dal medesimo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate da terzi soggetti, al lordo della relativa imposta.
Il regime in questione \ue8 stato introdotto dal legislatore comunitario, il quale, con un intento agevolativo nei confronti degli operatori turistici, volto ad evitare che si vedano applicati obblighi e formalit\ue0 fiscali in tutti gli Stati membri dell\u2019Unione Europea in cui vengono forniti i servizi, ha previsto, prima all'art. 26 della Dir. n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (c.d. VI Direttiva CEE), e poi all\u2019art. 306 della Dir. n. 2006/112/CE, che i paesi membri dell\u2019UE debbano applicare il regime Iva speciale alle prestazioni effettuate dagli operatori turistici che, per l\u2019esecuzione del viaggio, agiscano in nome proprio nei confronti di un viaggiatore e utilizzino cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.
La Direttiva n. 2006/112/CE, cos\uec come la VI Direttiva, non forniscono una definizione precisa della nozione di viaggio. Occorre pertanto mutuare la definizione generalmente ammessa nella Comunit\ue0, facendo riferimento al contenuto della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita in Italia dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, dal quale trae origine la nozione di pacchetto turistico oggi riportata all\u2019art. 34 del Codice del Turismo.
All\u2019atto del recepimento della direttiva comunitaria sull\u2019Iva, sul punto, la normativa italiana \ue8 stata molto precisa. L\u2019art. 74-ter, infatti, circoscrive l\u2019applicazione del regime speciale all\u2019organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale.
Il presente lavoro \ue8 volto ad approfondire l\u2019ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del regime in esame, effettuando, innanzitutto, un\u2019analisi della nozione di contratto di viaggio organizzato, alla luce della sua evoluzione normativa, con un\u2019attenzione particolare all\u2019interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria, in modo da effettuare un confronto tra la nozione dettata dalla disciplina di tutela del turista consumatore e quella rientrante nel peculiare regime fiscale, al fine di delinearne con precisione il perimetro.
La trattazione prosegue soffermandosi sul concetto di agenzia di viaggio e turismo. Senza pretesa di esaustivit\ue0, viene delineato un quadro della definizione normativa di tali operatori economici e della sua evoluzione nel tempo, con una breve panoramica sui principi dettati a tutela del turista dal Codice del Turismo, senza entrare nel merito della disciplina di dettaglio prevista dalla normativa regionale.
Infine, all\u2019ultimo capitolo, viene esaminato il peculiare regime Iva di cui all\u2019art. 74-ter, analizzando i principi espressi in materia dalla giurisprudenza comunitaria nonch\ue9, operativamente, il sistema di determinazione della base imponibile e dell\u2019imposta e i connessi adempimenti contabili