33 research outputs found

    La patrimonialità della prestazione

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    Contributo dedicato al requisito della necessaria patrimonialità della prestazione contemplato nell'art. 1174 cod. civ

    ‘Contatto sociale qualificato’, diritto romano e tradizione romanistica. Brevi considerazioni a margine di Cass. Civ., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188

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    Analisi critica di una recente sentenza della Cassazione civile che riconduce alla riflessione dei giuristi romani sulle fonti delle obbligazioni ed alla successiva tradizione romanistica la qualificazione sostanzialmente "contrattuale" della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione

    La difesa in giudizio di "C. Iulius Bassus" imputato di "repetundae" innanzi al senato, tra norma e persuasione

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    Il saggio ripercorre le complesse vicende processuali di C. Giulio Basso, proconsole della provincia di Bithynia processato per repetundae innanzi al senato romano nell’anno 103 d.C., così come tratteggiate da Plinio il Giovane (che ebbe un ruolo chiave nel collegio difensivo) in Epist. IV.9. In particolare viene sviluppato, alla luce della dottrina retorica degli "status causae", un originale punto di vista nella ricostruzione della strategia difensiva concretamente adoperata da Plinio, che valse a conservare all’imputato la propria "dignitas" senatoriale.This chapter reconstructs the complex procedural events of C. Iulius Bassus, proconsul of Bithynia province, accused of “repetundae” before the Roman Senate in 103 A.D., as well as dashed by Pliny the Younger (a member of the defense team) in Epist. IV.9. In the framework of rhetorical doctrine of “status causae” the study shows an original point of view in the reconstruction of the defensive strategy developed by Pliny which allowed the accused to save their senatorial “dignitas

    La rilevanza dell'interesse del creditore nei rapporti obbligatori

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    Contributo dedicato allo studio della rilevanza dell'interesse (anche non patrimoniale) del creditore nei rapporti obbligatori, alla luce del dettato normativo e della interpretazione dottrinale e giurisprudenziale dell'art. 1174 cod. civ

    Attribuzioni patrimoniali effettuate "spontaneamente" in seguito ad accordi prematrimoniali nulli: configurabilità di una "soluti retentio"?

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    Il contributo propone un nuovo percorso di indagine, preordinato alla verifica del possibile impiego dell’istituto della cd. "soluti retentio" anche in una prospettiva sanzionatoria, per così dire ‘speciale’, dell’illiceità causale di un accordo prematrimoniale

    "Ne maleficia remaneant impunita". Il legislatore e le soluzioni deflattive "a monte": tra sanzioni civili punitive e "actiones poenales". Divagazioni romanistiche a margine del D. Lgs. n. 7/2016.

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    Le sanzioni civili approntate dal legislatore nell'ambito della depenalizzazione operata con il D. Lgs. n. 7/2016 vengono analizzate alla luce delle caratteristiche delle "actiones poenales" private

    Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa

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    Come noto, l'epistolario di Plinio il Giovane fornisce importanti informazioni circa la di lui attività di "patronus causae" impegnato in "cognitiones de repetundis" innanzi al senato romano. Il più antico processo di questo tipo di cui abbiamo notizia dall’epistolario (7.33) vede, come noto, l’autore onerato, insieme ad Erennio Senecione, dell’accusa davanti al senato romano di Bebio Massa per le malversazioni da esso compiute durante il suo governatorato della Betica. Plinio non fornisce indicazioni di sorta circa le dinamiche di questo processo e si limita a dare sbrigativamente conto dell’esito negativo per l’imputato. Il riferimento dell’autore ad una delibera del senato, successiva alla condanna, tesa a garantire la pubblica custodia dei beni di Massa che rimanevano, quindi, di proprietà del condannato. Il racconto pliniano induce inoltre a ritenere che nel primo principato i consoli assumessero in prima persona siffatta custodia o, piuttosto, che essi provvedessero alla nomina di custodi chiamati ad operare sotto la loro supervisione. Erennio Senecione, avendo subodorato che i consoli si sarebbero occupati dei reclami, dovette temere che Massa riuscisse a recuperare i propri beni prima che i provinciali avessero ottenuto la restituzione del maltolto; si rivolse, quindi, a Plinio e gli chiese di condividere, con la medesima intesa con cui avevano portato a buon fine l’accusa loro affidata, l’iniziativa di adire i sommi magistrati e presentare istanza affinché gli stessi non permettessero che andassero dispersi i beni affidati alla loro responsabilità. Tale iniziativa destò comprensibili perplessità nell’autore, giacché dal punto di vista formale il compito dei due patroni poteva dirsi esaurito con la condanna dell’imputato. Infine egli ritenne, tuttavia, di non poter abbandonare il collega spagnolo e di dover condividere con lui questa iniziativa, in ossequio ad un obbligo deontologico di ‘solidarietà’ che imponeva ai patroni causae di condividere tanto i "beneficia", quanto gli oneri conseguenti ad una difesa processuale.It is well known that Pliny the Younger’s correspondence provides important information about the author’s activity as patronus causae, involved in cognitiones de repetundis before the Roman Senate. In 93 A.D. in particular, Herennius Senecio and Pliny successfully prosecuted a case against Baebius Massa for repetundae during his administration as governor in Baetica. At the end of the process, Baebius’s property was in publica custodia in order to make reparations possible and available to the provincials. Herennius Senecio, fearing that the confiscated assets were returned to the defendant, persuaded Pliny to file a motion to the consuls who were responsible for their custody. During the consular hearing, Baebius retaliated by bringing a charge of maiestas against Herennius, accusing him of impietas, but he was compelled to drop the case when Pliny managed to prove with his own oratory technique the intrinsic contradictions of this blatant, unfounded accusatio

    "Piraticus mos": alle origini del c.d. "divieto di patto di quota lite" nella tradizione giuridica italiana

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    Nel contributo si procede ad una sintetica illustrazione delle principali problematiche connesse all'assistenza professionale in giudizio, con particolare riguardo alla progressiva affermazione della "remunerazione" dell'avvocato nel diritto romano, nell'età di mezzo e nelle codificazioni del XIX secolo

    La "exceptio doli generalis" e il divieto di "venire contra factum proprium"

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    L'elaborazione del divieto di "venire contra factum proprium" e la costruzione del moderno istituto su basi storico-comparatistiche. Il dibattito alla luce dell'esperienza giuridica italiana

    Dittatura e "provocatio ad populum"

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    Il contributo ricostruisce il panorama delle teorie più risalenti (che ascrivono alla "lex Valeria Horatia" del 449 a.C. l'assoggettamento della dittatura alla "provocatio ad populum"), di quelle intermedie (che valorizzano la "lex Valeria Corvi" del 300 a.C.), nonché di quelle più recenti (che tendono a procrastinare ulteriormente il momento di operatività della guarentigia contro gli atti del "dictator"), giungendo, infine, a risolvere tale "vexata quaestio" alla luce delle vicende concrete che, sul finire del IV sec. a.C., dovettero rendere evidente come la libertà del dittatore da tale vincolo costituzionale potesse agevolare azioni (anche) contro gli esponenti più conservatori della ceto dirigente, spingendo così inevitabilmente la nuova "nobilitas" ad una parificazione della magistratura straordinaria - sotto questo profilo - agli altri titolari dell'imperium
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