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    LA LIBERTA' SU CAUZIONE: UN'ALTERNATIVA ALLA CUSTODIA CARCERARIA

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    La prova genetica: acquisire, conservare ed utilizzare i campioni biologici

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    La legge 30 giugno 2009, n. 85 ha introdotto una disciplina organica in materia di prelievi biologici e accertamenti medici coattivi. Tuttavia, la novella ha lasciato irrisolti taluni punti problematici; né, in concreto, è sempre agevole individuare l’area da essa riguardata. Peraltro, la riforma, nell’adempiere ad un obbligo internazionale in materia di cooperazione giudiziaria, ha finalmente previsto l’istituzione della banca dati nazionale del DNA: questa innovazione, sebbene munisca le forze di polizia di uno strumento investigativo prezioso per l’accertamento dei reati e la sicurezza dei cittadini, non sempre garantisce un autentico bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona e la necessità di tutelare la collettività; circostanza tanto più forte di criticità dopo che è stata introdotta, tra le regole di giudizio, quella dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. L’articolo affronta le questioni più discutibili in materia di acquisizione, conservazione ed utilizzazione della prova genetica, nella prospettiva di fornire alcuni suggerimenti - taluni dei quali sono ricavabili dall’esperienza giuridica di altri Paesi - per l’emanazione dei regolamenti attuativi della medesima legge

    DATI GENETICI E PROCEDIMENTO PENALE

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    La questione delle contestazioni nell’esame testimoniale - fondamentale in un sistema di tipo accusatorio - dopo un lungo e travagliato iter di riforma è stata affrontata e risolta, dalla l. n. 63 del 2001 di attuazione della riforma costituzionale sul “giusto processo”, nel senso di attribuire, nuovamente, alle contestazioni, di regola, la sola funzione di stabilire la credibilità del testimone. Le modifiche intervenute nella materia sono esaminate, in questo studio, in chiave critica, con particolare riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali avvicendatisi nel tempo. L’indagine, tuttavia, non può non tener conto anche delle profonde trasformazioni verificatesi, di recente, all’interno dei sistemi anglosassoni, con l’approvazione del Criminal Justice Act 2003. Diventa, allora, importante - una volta esaminata, puntualmente, la disciplina attuale delle contestazioni dibattimentali presente nei sistemi anzidetti - interrogarsi sulla perdurante validità della distinzione tra rilevanza “per la prova” e rilevanza “per la credibilità” che sembra aver perso significato proprio nei Paesi in cui quest’ultima ha avuto origine. Occorrerà, quindi, accertare se le scelte legislative italiane siano davvero convincenti, nell’intento di contemperare due opposte esigenze: da un lato, quella di optare per soluzioni ossequiose dei nostri princìpi costituzionali; dall’altro, quella di tendere ad armonizzare, gradualmente, le diverse discipline processuali vigenti nei vari Stati
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