3 research outputs found

    NEW FRONTIERS OF CORPOREALITY. INHABITING THE WORLD DURING THE PANDEMIC

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    Starting from the definition of the lived body, this paper explores the possible effects that the Covid-19 pandemic may have had, both in individual and more markedly social terms, on the way we conceive of our bodies and our corporeity. Within the body-world dialectic, it is highlighted how the new limits of our normality correspond to a new way of inhabiting the world and imagining our possibilities. Furthermore, a space is dedicated to the risks of identity inherent in the progressive limitation of the body's movement in space, and in the organicist conception of the body proposed by the biomedical paradigm

    Bullying Victimization, Real and Perceived Physical Fitness, and Self-Perception Profiles in Middle-School Students with Overweight or Obesity

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    : Bullying victimization has been associated with body weight and physical fitness. In order to compare the prevalence of victimization among adolescents with normal weight or overweight/obesity and to evaluate the association between real or perceived physical fitness and self-perception profiles, a sample of 128 middle-school youths (mean age: 12.2 ± 0.8 years, 61% males) was recruited. The body mass index (BMI) Z score was calculated. Physical fitness was assessed by hand grip strength (HGS), long jump (LJ), and a 3 min step test (3MST). Perceived physical fitness, self-perception profiles (social competence, athletic competence, and physical appearance), and experiences of victimization (teasing about physical appearance, verbal offenses, and exclusion from group activities) were explored using validated questionnaires. Eighty youths (62.5%) showed overweight/obesity. Compared to their counterparts, normal-weight subjects showed lower HGS and perceived muscular strength; higher LJ and 3MST performance; higher perceived overall fitness, speed and flexibility, and physical appearance. Teasing and verbal offences were more frequent among students with overweight/obesity. Being teased about physical aspects was positively related with the BMI Z score. Exclusion from groups was positively associated with LJ performance. All the types of victimization investigated were inversely related to perceived social competence. These findings suggest that self-perception may protect one from victimization, regardless of nutritional status

    Voce: Prelievi e analisi di campioni

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    Con la legge 30.6.2009 n. 85 l'Italia ha ratificato l'adesione al Trattato di Pr\ufcm, in vista del rafforzamento della cooperazione tra Stati nella lotta al terrorismo, alla criminalit\ue0 transfrontaliera e alla migrazione illegale, tramite lo scambio di informazioni genetiche. La novit\ue0 pi\uf9 saliente che l'adesione al Trattato ha importato nell'ordinamento interno concerne l'introduzione di un'inedita disciplina dei prelievi coattivi di materiale biologico, volta alla tutela dei diritti individuali nell'impiego processuale di strumenti tecnico-scientifici che consentano di non disperdere il materiale probatorio relativo ad un fatto criminoso. Il tema rievoca la tradizionale distinzione che attribuisce all'imputato la duplice funzione di \u201corgano\u201d ed \u201coggetto\u201d nella formazione della prova, a seconda del contributo attivo o passivo che lo stesso apporti alla vicenda processuale. Questi \ue8 considerato \u201corgano\u201d di prova nell'espletamento di attivit\ue0 che costituiscono esercizio del diritto di difesa, nelle due componenti, positiva e negativa, del diritto di difendersi provando e del diritto al silenzio. Viceversa, si parla di imputato come \u201coggetto\u201d di prova allorquando gli sia richiesto un mero pati rispetto all'attivit\ue0 di istruzione probatoria, come accade nelle ispezioni, nelle perquisizioni, nelle ricognizioni personali, nonch\ue9, pi\uf9 in generale, negli accertamenti che si espletano sul corpo del giudicabile, il quale viene in rilievo non come parte processuale, ma come mera entit\ue0 fisica. Il regime di nuovo conio \ue8 intervenuto a colmare la lacuna normativa lasciata dalla sentenza n. 238 del 1996 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimit\ue0 dell'art. 224, comma 2, c.p.p. nella parte in cui consentiva interventi peritali sul corpo della persona, in violazione del principio di riserva di legge che presidia, ex art. 13 Cost., la libert\ue0 personale. La pronuncia ha individuato un \u201cnocciolo duro\u201d rappresentato dalla libert\ue0 corporale, indissolubilmente legata ai principi di libert\ue0 morale, integrit\ue0 psico-fisica e salute della persona, non comprimibili a fini processuali. La Carta fondamentale prevede un'unica ipotesi di lesione del diritto alla salute nell'ambito dei trattamenti sanitari obbligatori, per finalit\ue0 estranee all'accertamento penale; la libert\ue0 morale, peraltro, rappresenta il quid pluris che sopravvive alla compressione del potere statale, persino durante la pi\uf9 intensa restrizione della libert\ue0 personale. Se questo \ue8 il quadro costituzionale di riferimento, \ue8 evidente come il previgente regime in materia di prelievi biologici coattivi abbia disatteso le indicazioni provenienti dalla Consulta. Difatti, a distanza di quasi un decennio dal monito del Giudice delle leggi, il legislatore intervenne (con la legge 31 luglio 2005, n. 155) \uabin un modo persino pi\uf9 imbarazzante dell'inerzia sino ad allora mantenuta\ubb, attribuendo un potere di intrusione corporale (attraverso il prelievo di capelli o saliva nel corso delle indagini) alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione - anche orale, purch\ue9 confermata per iscritto - del pubblico ministero, a soli fini identificativi e purch\ue9 sussistesse il pericolo di alterazione o dispersione della res. Non era contemplato il potere giudiziale di disporre un prelievo biologico a fini peritali e l\u2019esclusivo orientamento teleologico dell\u2019atto d\u2019indagine ne limitava fortemente l\u2019utilit\ue0. Veniva, pertanto, inopinatamente elusa la doppia riserva, di legge e di giurisdizione, che presidia la materia. La riforma realizza una netta soluzione di continuit\ue0 rispetto alla normativa precedente, attraverso l'individuazione nell'organo giurisdizionale del baricentro del micro-sistema normativo dedicato ai prelievi biologici coattivi. Se la libert\ue0 personale pu\uf2 subire restrizioni per atto motivato dell'autorit\ue0 giudiziaria, pertanto anche del pubblico ministero, l'intrusione nella sfera corporale esige l'egida di un soggetto super partes, indifferente rispetto all'esito del processo. Il legislatore ha costruito una disciplina minuziosa, concernente sia l'an che il quomodo dei prelievi, in ossequio alla riserva di legge dettagliata (nei \u201cmodi\u201d e nei \u201ccasi\u201d) imposta dalla Consulta. Ne \ue8 derivato un apparato \uabmulti-livello\ubb, calibrato sulla sistematica del codice e diversificato in base all'orientamento teleologico dell'accertamento \u2013istituzionale, probatorio, investigativo o identificativo-, in cui ogni tipologia \ue8 rigidamente separata dalle altre
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