9 research outputs found

    Focus giurisprudenziale

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    MIsure cautelari - Sentenza Corte di Cassazione Sez. 5 Num. 47111/2017 Pres. Sabeone - Rel. Riccardi; Sentenza Corte di Cassazione Sez. 6 Num. 46792/17 Pres. Conti - Rel. Tronci Bancarotta fraudolenta - Sentenza Corte di Cassazione Sez. 5 Num. 45288/17 Pres. Bruno Rel. Scardamaglia Tenuità del fatto – Questione processuale - Sentenza Corte di Cassazione penale sez. 2 Num. 45630/17 Pres. Fumu Rel. Recchione Il caso Cucchi approdato in Cassazione - Ancora da riesaminare le condotte dei sanitari - Osservazioni a margine di Cass. Sezione prima 46432/17 - Pres. Mazzei - Rel. April

    Focus giurisprudenziale

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    Questioni sulla competenza per territorio in relazione ai reati associativi. Questioni sulla competenza per territorio in relazione al delitto art n. 185 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in Suppl. ordinario n. 52 alla Gazz. Uff., 26 marzo, n. 71) Cd. T.U.F. - Manipolazione del mercato

    Focus giurisprudenziale

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    Trasformazione della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: da circostanza attenuante a reato autonomo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 201

    Focus giurisprudenziale. Sentenza 8/09/2015, Grande Camera della Corte di Lussemburgo, c.d. caso Taricco

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    Con sentenza Sez. 3 Num. 2210 Anno 2016 - Relatore: Scarcella Alessio - Data Udienza: 17/09/2015, la Cassazione, in una ipotesi di cd. “grave frode IVA”, ha disapplicato la specifica norma di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 ed al secondo comma dell'art. 161 cod. pen. a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. dell'8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14

    Focus giurisprudenziale: onere motivazionale in sede penale dei giudici d’appello

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    Onere motivazionale in sede penale dei giudici d’appello – obbligo di motivazione rafforzata nei casi di decisioni divergenti nell’epilogo: si esaminano i casi in cui la sentenza di primo grado si colloca nel segno assolutorio mentre la sentenza di secondo grado, nel medesimo processo, si colloca nel segno della riforma integrale della decisione di primo grado, pervenendo alla condanna dell’imputato – art. 597 cod. proc. pen. cognizione dei giudici di appello – art. 606, comma 1°, lett. e), cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame – obbligo di motivazione rafforzata nei casi esaminati che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – regola del “ragionevole dubbio”

    Focus giurisprudenziale : bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione

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    La sentenza della Corte di Cassazione Sez. 5 n. 47502 del 24/09/2012, ric. Corvetta, Rv. 253493, Rel. Paolo Giovanni Demarchi Albengo, offre lo spunto, in questa sede, per la seguente disamina giurisprudenziale in punto di nesso di causalitĂ  tra condotta distrattiva e dissesto ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nesso eziologico ritenuto invero necessario nella citata pronuncia qui in esame

    Il nuovo reato di false comunicazioni sociali

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    L’Autore esamina il nuovo reato di false comunicazioni sociali introdotto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 – in vigore dal 14 giugno 2015. In considerazione delle modifiche apportate al nuovo reato di falso in bilancio – che riassume nei suoi elementi costitutivi per evidenziare il novum – focalizza l’attenzione su una questione specifica di particolare importanza, giĂ  oggetto di pronunce di legittimitĂ  discordanti in seno alla sezione V della Corte di cassazione, competente per materia, a pochi mesi dalla entrata in vigore della novella. La questione riguarda se il falso c.d. valutativo sia tuttora punibile, atteso che la nuova disciplina ha circoscritto l'oggetto della condotta attiva ai soli “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” ovvero all’omissione di “fatti materiali rilevanti la cui comunicazione Ăš imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societĂ  o del gruppo al quale la stessa appartiene”, eliminando dunque ogni riferimento alle valutazioni contenute nel testo previgente e provvedendo contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della condotta omissiva, in relazione alla quale le due norme incriminatrici (artt. 2621 e 2622 cod. civ.) in precedenza evocavano le "informazioni" oggetto di omessa comunicazione. L’auteur examine le nouveau crime de fausses informations sur les sociĂ©tĂ©s instituĂ© par la loi n°69 du 27 mai 2015, entrĂ©e en vigueur le 14 juin 2015. En considĂ©ration des modifications apportĂ©es au nouveau crime de faux en Ă©critures comptables (expliquĂ© de façon synthĂ©tique afin de mettre en Ă©vidence les nouveautĂ©s), l’attention se porte sur une question primordiale, discutĂ©e auparavant par la CinquiĂšme Section de la Cour de Cassation, quelques mois aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la nouvelle loi. Reste Ă  savoir si le faux d’évaluation est toujours punissable, car la nouvelle loi a limitĂ© l’objet de la conduite criminelle Ă  « faits matĂ©riels pertinents non conformes Ă  la vĂ©ritĂ© » ou Ă  l’omission de « faits matĂ©riels pertinents dont la communication est imposĂ©e par la loi sur la situation Ă©conomique, financiĂšre de la sociĂ©tĂ© ou du groupe auquel la sociĂ©tĂ© appartient ». Toutes rĂ©fĂ©rences faites aux Ă©valuations prĂ©vues par le texte prĂ©cĂ©dent sont ainsi supprimĂ©es. La nouvelle dĂ©finition concernant le comportement par omission rappelle les rĂšgles prĂ©cĂ©dentes (articles n°2621 et n°2622 du Code Civil italien). The author examines the new offence of false social communication introduced by the Italian law dated 27 may 2015 n.69 in force from 14 June 2015. Considering the modifications added to the new offence of false accounting- basically explained to highlight the novum - the attention is paid on a specific major issue, previously discussed by the fifth section of the Italian Supreme Court competent in this matter after a few months from the moment the new law came in force. The questions applies to the fact whether the fraudulent evidence should remain to be punishable as the new discipline has limited the object of the criminal conduct only to “material relevant facts which are untrue” or to the omission of material relevant facts whose communication is imposed by the law regulating the economic situation, the assets and financial position of the company or of the group to which the company belongs. In this way any reference to the evaluations contained in the text previously in force is eliminated. Omissive conduct is the new definition recalling the two previous rules (art. 2621 and 2622 of the Italian civil code)

    Il nuovo reato di falso in bilancio. Alle Sezioni Unite il compito di dirimere il contrasto interpretativo insorto nella Sezione V

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    L’Autore torna in argomento sul nuovo reato di falso in bilancio delineato dall’art. 2621 c.c. per effetto dell'art. 9 L.n. 69/2015.Con Ordinanza Sez. 5 Num. 9186 Anno 2016 (Relatore Amatore Roberto), la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p. affinché le stesse si esprimano sul seguente quesito: “Se la modifica dell'art. 2621 c.c. per effetto dell'art. 9 L. n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando ‘le false comunicazioni sociali’, non ha riportato l'inciso ‘ancorché oggetto di valutazioni’, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie”.Persiste infatti, sul punto, un contrasto interpretativo all’interno della medesima sezione V competente per materia. Nell’articolo si dĂ  conto dei termini del contrasto. L’auteur examine une nouvelle fois le nouveau crime de faux en Ă©criture comptable (article n°621 du Code Civil Italien) Ă  cause de l’article n°9 de la loi n°69/2015.ConformĂ©ment Ă  l’article n°618 du Code de procĂ©dure pĂ©nale italien, sur ordonnance n°9168 de 2016, la cinquiĂšme Chambre de la Cour de Cassation Italienne a saisi les Sections Unies de la mĂȘme Cour pour qu’elles puissent donner leur avis sur la question suivante : « si la modification de l’article n°2621 a produit ou non un effet partiellement abrogatif du crime ». En effet, un conflit d’interprĂ©tation sur ce point reste au sein de la cinquiĂšme Chambre.L’article analyse en dĂ©tail ce dĂ©bat. The author reflects on the new offence of false accounting again (article n°2621 Italian Civil Code) because of article n°9 of Law n°69/2015. According to article 618 of Italian Code of Criminal Procedure, by order n°9186, year 2016, the Fifth Chamber of the Italian Court of Cassation has referred the matter to United Sections of the Court so that they can give their opinion “whether the modification of the article n°2621 has produced a recall effect on this crime or not”.In fact, a conflict of interpretation on this point remains even within the Fifth Chamber.The article analyses this argument in detail

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    Questioni sulla competenza per territorio in relazione ai reati associativi. Questioni sulla competenza per territorio in relazione al delitto art n. 185 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in Suppl. ordinario n. 52 alla Gazz. Uff., 26 marzo, n. 71) Cd. T.U.F. - Manipolazione del mercato
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