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    Il market abuse tra diritto nazionale e diritto europeo

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    La tesi approfondisce le fattispecie di market abuse, ossia il c.d. insider trading e la manipolazione del mercato. Vengono enucleate le problematiche emerse attorno all’opportunità del ricorso al diritto penale e alle modalità di utilizzazione di tale strumento, con la messa in luce del disorientamento dogmatico-giuridico di fondo che sembra governare la materia, a partire dalla difficoltà nell’individuare il bene giuridico da salvaguardare. Tale disorientamento è derivato anche dal mancato riscontro di un supporto unanime da parte della scienza economica circa il fondamento socio-economico del divieto del market abuse. Si attesta lo sviluppo di una normativa asistematica, frutto della globalizzazione giuridica e, anche a causa del vigente sistema a doppio binario sanzionatorio (penale-amministrativo), sottratta alla prevedibilità punitiva e fonte di discutibili duplicazioni di tutela (di dubbia compatibilità con il principio del ne bis in idem). Risulta esigua la portata orientativa degli elementi costitutivi delle norme incriminatrici. L’impianto di contrasto ai reati finanziari è progettato sul modello dell’anticipazione di tutela in risposta a un bisogno di sicurezza economica; si tratta, infatti, di reati di mera condotta e costruiti sullo schema del pericolo. Tale sistema repressivo ha sollevato problemi in punto di accertamento probatorio, portando la giurisprudenza a superare il dettato normativo, e ha rappresentato un eccesso di criminalizzazione. Nell’ottica di specificare e restringere l’area applicativa delle fattispecie penali, si valuta l’opportunità di un intervento che descriva le condotte con un maggior grado di precisione e selettività, valorizzandone il connotato ingannevole e fraudolento; che costruisca le figure criminose come reati di evento, attenzionando gli effetti delle condotte sull’andamento del mercato finanziario; oppure che preveda un dolo specifico, idoneo a limitare la rilevanza penale delle condotte a quelle dirette ad ottenere un risultato ingiusto. In tal modo, si andrebbe anche ad assicurare una strutturazione marcatamente diversa rispetto ai corrispondenti illeciti amministrativi
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