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Corporate crime: applicabilità al settore sportivo e nuovi sistemi di prevenzione
L’intervento del legislatore nazionale nel settore degli enti attuato col D.Lgs. 231/2001, si inquadra nella visione più ampia del legislatore europeo di attribuire importanza fondamentale alla concezione di società come organizzazione che sappia sviluppare, oltre ai propri fini istituzionali, strumenti e prassi che creino valori comuni di riferimento di buona organizzazione, mantenuti attraverso un adeguato sistema di controllo e di coinvolgimento delle singole componenti rispetto alle azioni di compliance normativa.. Tali principi sono i medesimi rinvenibili nella recente riforma del diritto societario italiano che ha fatto buon uso di modelli di governance europei, quello tedesco e quello anglosassone, già sperimentati ampiamente e con validi risultati ma che evolveranno ancora sulla spinta comunitaria di un’etica commerciale nuova che sta per essere delineata nel progetto di legge comunitaria al vaglio del legislatore europeo.Un siffatto modello ha ricadute anche nell’ordinamento sportivo, su quegli enti che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e che sono in verità copiosi, vista l’ampiezza della casistica ivi prevista. V’è anche un’altra ragione di questa ricaduta in ambito sportivo, ed è l’ampliamento della fattispecie dei reati introdotto con l’emanazione del D.Lgs. 61/2002 che ha spinto le società professionistiche e non solo a certificare i propri modelli organizzativi interni richiesti ai fini dell’esclusione della responsabilità . Ciò soprattutto per i reati contro la persona che conseguono alla violazione della copiosa legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che sono anche quelli sportivi