I diritti della personalità dovrebbero costituire un tratto identitario universale dell’individuo. Perciò il diritto
internazionale privato dovrebbe assicurare un regime giuridico che non conosca soluzioni di continuità
nello spazio. Ne è una conferma l’art. 24 della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato che
richiama al riguardo la legge nazionale della persona. Tuttavia la tipologia ed il contenuto di tali diritti
ingenerano inevitabilmente una simbiosi con i “diritti della persona umana” . E’ così inevitabile il raffronto
tra la tecnica astrattamente neutrale della legge applicabile e i valori fondamentali della comunità statale,
non poche volte coordinati con obblighi internazionali sulla tutela dei diritti umani. L’art. 24 della legge di
riforma svela questa tensione che si manifesta nella “qualificazione” dei diritti assunti nell’ambito di tale
norma di conflitto, poiché la percezione della lex fori circa il carattere fondamentale di determinati diritti ne
impone comunque la considerazione anche se la loro percezione sia ignota alla legge nazionale
dell’individuo come accade, ad esempio, nel caso specifico del “diritto al transessualismo”. Questa tecnica
“unilaterale” è una manifestazione diretta, ma a contenuto “positivo”, dell’ordine pubblico che spezza
l’uniformità di regolamentazione nello spazio per il primato che spetta ai principi fondamentali della
comunità statale. Lo stesso ordine pubblico funge da parametro di riferimento quando occorra procedere a
soluzioni di adattamento della legge straniera che non trovino soluzioni equivalenti in istituti formalmente
acquisiti della lex fori
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