PROCURA E MANDATO

Abstract

La Cassazione civile, sez. II, con sentenza del 28 giugno 2010, n. 15412, ha affermato che "In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferito intuitu personae, il rappresentante non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del dominus richiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell'art. 1717 cod. civ., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato.". La nota analizza i motivi della decisione e contiene una breve rassegna di precedenti giuriprudenziali e notazioni bibliografiche

Similar works

Full text

thumbnail-image

Archivio istituzionale della ricerca - Università di Ferrara

redirect
Last time updated on 12/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.