Sulla base di una lettura congiunta dell’art. 23, l. n. 241/90, che non è stato modificato dalla l. n. 69/2009, e dell’art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/90, è possibile delineare la categoria dei soggetti passivi del diritto di accesso. Tuttavia, è mancata un’opera di coordinamento tra le due disposizioni. Ciò non di meno, ai fini della delimitazione del predetto ambito, con riguardo ai soggetti privati, assume specifico rilievo il concetto di attività di interesse generale. A questo riguardo, occorre, tuttavia, distinguere gli atti oggetto di ostensione dei soggetti privati da quelli delle società a partecipazione pubblica totalitaria o di controllo, con riferimento ai quali trova applicazione il criterio giurisprudenziale della c.d. “strumentalità dilatata”
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