Rapina, furto flagrante e furto non flagrante

Abstract

Due passi di Paolo mostrano che il rapinatore poteva essere chiamato in giudizio anche con l'actio furti nec manifesti. Papiniano, invece, definisce il raptor manifestus fur. Nel saggio si sostiene che il rapinatore poteva essere, a seconda dei casi, fur nec manifestus o fur manifestus e che D. 47, 2, 81 (80) (Pap. 12 quaest.) non sarebbe stato radicalmente alterato, come si è affermato

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