L\u2019ordinanza in commento, con cui le Sezioni unite civili della Corte di cassazione (rel. Lamorgese) hanno sollevato tre questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, presenta dei profili di indubbio interesse, non solo per ci\uf2 che concerne l\u2019evoluzione dei rapporti tra diritto europeo e diritto interno nel delicato settore del contenzioso sui contratti pubblici, ma anche per l\u2019evidente rilievo costituzionale del provvedimento in s\ue9, nel quale riaffiora un conflitto, per vero, non nuovo tra la Suprema Corte e la Corte costituzionale. Oggetto del contendere \u2014 e trait d\u2019union dei distinti profili toccati dall\u2019ordinanza \u2014 \ue8 il concetto di giurisdizione, declinato dalla Corte di cassazione in modo da sovrapporre unit\ue0 funzionale e unit\ue0 organica dei diversi plessi giurisdizionali presenti nell\u2019ordinamento costituzionale italiano, vale a dire in un senso diametralmente opposto a quello di recente ribadito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 6 del 2018 (rel. Coraggio)