59 research outputs found

    Would Ukraine breach its own constitution if it dropped its NATO bid?

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    This piece argues that the Euro-Atlantic provisions in the Ukrainian Constitution are not merely symbolic, but they actually legally bind the Ukrainian government with regard to its foreign policy

    Cronache costituzionali dall’estero: Regno Unito

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    Cronache costituzionali dal Regno Unit

    Il sistema primo ministeriale: una quinta forma di governo?

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    Nella prima parte dell’articolo l’Autore sottolinea come la forma di governo esistente in Israele tra il 1992 e il 2001 non era primo ministeriale (o neo-parlamentare) a causa della mancata applicazione del principio aut simul stabunt aut simul cadent. Pertanto è questo il motivo dell’insucesso della Basic Law del 1992 e non il fatto che il Primo Ministro era eletto direttamente come sostengono molti in dottrina. Per rafforzare la sua tesi l’A. fa riferimento all’esperienza italiana a livello locale. Facendo riferimento alle dispositional properties del politologo Robert Elgie l'autore sostiene che l’elemento che ci consente di parlare di una distinta forma governo, quella c.d. primo ministeriale, è dunque l’applicazione rigida e senza eccezioni del principio aut simul stabunt aut simul cadent e non l’elezione diretta del capo dell’esecutivo che, in teoria, potrebbe essere de facto e non de iure

    L'irragionevole durata...dei problemi della giustizia italiana

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    In questo numero di «Paradoxa» abbiamo pertanto cercato di affrontare alcuni dei problemi di fondo del nostro sistema giudiziario: dal reclutamento, selezione e formazione dei giudici al problema ricorrente della corruzione; dalla durata irragionevole dei processi alla qualità e quantità della legislazione; da alcune decisioni fortemente criticabili della Corte costituzionale al ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura sopratuto alla luce della riforma della giustizia che propone l'attuale Governo Renzi

    Cronache costituzionali dall’estero: Regno Unito

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    Cronache costituzionali dal Regno Unit

    BOLOGNA PROCESS QUO VADIS? TWO POSITIVE EXPERIENCES

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    While many look upon the Bologna Process and the European Higher Education Area (EHEA) with great scepticism, the author of this paper illustrates two personal academic experiences that demonstrate that the process of internationalisation of higher education is undoubtedly the path to be followed. The author endeavours to show how the Bachelor Program in International Economics, Management and Finance (BIEMF) at the Bocconi in Milan – Italy’s top business school – and the European Union and Legal Reform Summer School organised every year in Montenegro by the Center for Constitutional Studies and Democratic Development (CCSDD) and the University of Belgrade’s Faculty of Law represent two excellent ways of creating a European Higher Education Area

    Ghana: the complements of successful centralization. Checks, balances, and informal accommodation

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    Each of Africa's countries has a different constitutional design, is characterized by a unique culture and history, and faces different stresses that threaten to undermine political stability. Presenting the first database of constitutional design in all African countries, along with seven original case studies, Constitutions and Conflict Management in Africa explores the types of domestic political institutions that can buffer societies from destabilizing changes that otherwise increase the risk of violence. With detailed comparative studies of Burundi, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, Sudan, and Zimbabwe, contributing scholars identify key turning points at which a state's political institutions either mitigated or escalated the effects of economic, environmental, demographic, and political shocks. They find that stability can be promoted by various constitutional designs—not only by accommodative institutions that encourage decentralization and multiculturalism, but also by the integrative, centralized designs that characterize the constitutions of most African countries. The greatest danger may arise from partial or inequitable accommodation that can exacerbate societal tensions, culminating in violence up to and including civil war and genocide. Accordingly, Constitutions and Conflict Management in Africa cautions against the typical international prescription for radical reform to replace Africa's existing constitutions with accommodative designs, instead prescribing more gradual constitutional reform to strengthen liberal institutions, such as strong judiciaries and independent electoral commissions. This detailed and methodical volume provides vital lessons for fostering democracy and reducing civil conflict via constitutional reform in Africa and beyond

    Cronache costituzionali dall'estero. Regno Unito

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    Cronache costituzionali dal Regno Unito gennaio-febbraio 201

    Dalla sovranitĂ  del Parlamento alla sovranitĂ  del Popolo : la rivoluzione costituzionale della Brexit

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    Mere dichiarazioni o fonti costituzionali? Uno studio comparato dei preamboli alle Costituzioni dei Paesi dell’ex Jugoslavia

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    In questo capitolo si è dato corso all’idea che l’analisi testuale, e, in particolare, l’enucleazione della specificità del linguaggio dei preamboli costituzionali dei Paesi dell’ex Jugoslavia, sia necessaria alla valutazione più sostanziale, cioè quella relativa al valore normativo, degli stessi. Certamente, tra i sette preamboli esaminati, è possibile distinguere tra preamboli in senso “forte” e preamboli in senso “debole”, laddove i primi sono quelli posti in una posizione parificata rispetto all’articolato costituzionale vero e proprio (per esempio, in Bosnia ed Erzegovina), mentre i secondi non sono dotati di efficacia normativa pari al resto della Costituzione (Frosini 2010). Tuttavia, anche quando si voglia negare vincolatività ai preamboli (come in Slovenia o in Serbia) è comunque innegabile che essi svolgono un ruolo importante (qualitativamente e quantitativamente) nelle decisioni delle Corti costituzionali dei Paesi oggetto di studio. Infatti, come abbiamo avuto modo di costatare, nonostante il preambolo della Costituzione slovena non abbia mai svolto la funzione di vero e proprio parametro è indubbio che esso sia spesso richiamato dai giudici costituzionali dell’Ustavno sodišče. Pertanto, se da un lato è impossibile elaborare qualsiasi classificazione basata su un unico criterio, è altrettanto vero che i preamboli dei Paesi dell’ex Jugoslavia non sono solamente “belle parole” che precedono le norme precettive. Infatti se i costituenti di questi ordinamenti hanno deciso di inserire un preambolo, essi l’avranno fatto per una ragione ben precisa e, per quanto retoriche, le parole che lo compongono ci ricordano quanto meno lo spirito della Carta costituzionale. I preamboli non devono essere considerati meramente come locuzioni elaborate o ideologiche ma, parafrasando Ronald Dworkin, devono essere “presi sul serio” anche perché, in molti casi, fanno riferimento proprio a quei diritti che stanno tanto a cuore al filosofo americano (Dworkin 1982)
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