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Il dilemma della democrazia costituzionale
Il contributo affronta la tematica della democrazia costituzionale, dando conto delle diverse ricostruzioni teoriche e delle problematiche connesse. L'autore differenzia la nozione di democrazia costituzionale dalla nozione di democrazia deliberativa e di democrazia partecipativa e nella parte conclusiva tratta della crisi della democrazia costituzionale a seguito dei processi di globalizzazione economica.
The paper focuses on the themes of the constitutional democracy, considering the different theoretical reconstructions and their problems.
The author differentiates the notion of the deliberative democracy from the notion of partecipative democracy and in the end of the paper discusses the crisis of the constitutional democracy which originates from the economical globalization proces
Democrazia e potere economico
È un anno di ricorrenze quello che stiamo vivendo, ma non per questo di celebrazioni. Cadono settant’anni dall’approvazione della Costituzione repubblicana, sessanta dalla sottoscrizione del Trattato di Roma, venticinque da quella del Trattato di Maastricht, dieci da quella del Trattato di Lisbona. Il plesso dei rapporti tra la democrazia e il potere economico, oggetto di questa relazione, investe ciascuno di quei documenti giuridici, considerati ora in sé, nella loro attitudine a dar corpo ad un ordinamento giuridico determinato, ed ora per sé, nelle vicendevoli e mutevoli interrelazioni che ne sono scaturite nel corso di oltre mezzo secolo di esperienza giuridica.
La presente trattazione si svolgerà in tre tempi. In una prima parte, il tema della democrazia e del potere economico sarà centrato sull’ordinamento statale. All’interno di questo, si apprenderà lo sforzo incessante prodotto dalla Carta repubblicana per avvicinare i due termini della relazione, attraverso un processo dinamico di integrazione tra sfere precedentemente caratterizzate come separate e distinte (infra, § 1.1). Seguendo questa prospettiva, si affronterà un aspetto specifico della combinazione tra la democrazia e il potere economico, dato dalla previsione della collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, di cui all’art. 46 Cost. Si tratta, com’è noto, di una disposizione costituzionale non solo rimasta inattuata, ma anche ritenuta ambigua, poco perspicua e perciò in qualche modo destinata all’oblio. Non è questa l’opinione che si intende qui formulare. Laddove, infatti, si riuscisse a dimostrare la perdurante, se non accresciuta, attualità di tale enunciato così poco considerato in sede legislativa, giurisprudenziale e dottrinale, ciò potrebbe valere a gettare una luce nuova, ed anche in qualche modo complessiva, sulle potenzialità rimaste ancora inesplorate della Carta repubblicana proprio nei confronti del tema qui trattato (infra, § 1.2). Sulla scorta di tali considerazioni, si passerà quindi a tratteggiare il ruolo connettivo della dimensione sociale nell’orizzonte costituzionale italiano, posta al crocevia tra la sfera politica e la sfera economica e alle quali la prima risulta in più di un luogo espressamente affiancata. Questa dimensione, declinata nel diritto costituzionale in una chiave ora soggettiva (sotto forma di diritti sociali) ed ora oggettiva (in particolare, nella disciplina costituzionale dell’economia), costituisce la risultante di una visione della società non assunta come un aliquid datum, ma investita da un progetto di trasformazione complessiva, in cui la democrazia e il potere economico vicendevolmente si compenetrano (infra, § 1.3).
Proprio la considerazione della dimensione sociale, per come questa viene riguardata all’interno del diritto statale, consentirà in una seconda parte di volgere lo sguardo all’Unione europea, con riferimento, in primo luogo, all’attuale previsione dell’“economia sociale di mercato”, di cui all’art. 3, § 3, co. 1, TUE. Tuttavia, tanto una disamina genealogica di tale formula, quanto la sua esplicitazione all’interno dei Trattati, quanto ancora la sua recente utilizzazione giurisprudenziale farà emergere una fondamentale alterità del concetto di sociale nel diritto sovranazionale rispetto a quello stilizzato nella trama costituzionale italiana e, dunque, un altro modo di intendere i rapporti tra la democrazia e il potere economico (infra, § 2.1). Al fine di illustrare tale assunto, si tratterà più nel dettaglio una delle c.d. quattro libertà, la libertà di circolazione dei capitali, disciplinata agli artt. 63 ss. TFUE, in quanto essa, dopo un impetuoso sviluppo normativo occorso a partire dagli anni ottanta del Novecento, si caratterizza per la sua evidente incidenza sulla sfera economica e, ad un tempo, per l’insuscettibilità di qualunque sua prospettazione in chiave sociale (infra, § 2.2). Successivamente, si passerà ad affrontare quello che si ritiene essere, a pieno titolo, il principio di struttura della dimensione economica dell’Unione europea, dato dalla separazione tra la (disciplina della) politica economica e la (disciplina della) politica monetaria. Ciò porterà a verificare l’incidenza di tale divisione tra due sfere comunque ritenute “politiche” – una delle quali, la politica monetaria, è però affidata ad un’istituzione algidamente indipendente, qual è la Banca centrale europea – sul plesso formato dalla democrazia e dal potere economico nell’ordinamento sovranazionale (infra, § 2.3).
La disamina così svolta dei due ordinamenti in questione consentirà, in una terza parte, di metterne a tema le interrelazioni, anche attraverso il prisma della dottrina giuspubblicistica italiana che più ne ha studiato le inflessioni rispetto all’oggetto osservato. Si procederà, pertanto, ad incrociare la disciplina costituzionale e quella sovranazionale dell’economia; e da ciò si trarrà una certa diversità di impostazione dei due ordinamenti considerati, quanto alla relazione tra la democrazia e il potere economico (infra, § 3.1). Successivamente, si coglieranno due momenti di snodo per la riflessione giuspubblicistica italiana, a vent’anni di distanza l’uno dall’altro, da individuarsi negli anni 1991-1992 e 2011-2012. Il biennio 1991-1992 non solo centra l’istituzione dell’unione monetaria, destinata a sedimentare nel coevo Trattato di Maastricht, ma accoglie altresì un’ampia e ricca discussione tra i costituzionalisti in merito all’attualità della disciplina costituzionale dell’economia, in considerazione delle incipienti trasformazioni interordinamentali. La prospettiva assunta a quel tempo sembra intendere, con poche voci dissonanti, il processo di integrazione europea come la soluzione alla profonda crisi istituzionale, politica ed economica che colpisce l’Italia del tempo, anche a costo di mettere in ombra il dettato costituzionale in materia e, in qualche caso, di trascolorare verso suggestioni de iure condendo (infra, § 3.2). Il biennio 2011-2012 coincide anch’esso con l’acme di una nuova e profonda crisi che investe l’Italia, alla quale si risponde con un articolato strumentario di matrice internazionale, sovranazionale e costituzionale. Al contempo, tale più recente evoluzione istituzionale sembra dare l’avvio, vent’anni dopo, a un certo ripensamento critico negli studi giuspubblicistici italiani circa l’essenza e il valore dell’Unione europea nel momento attuale, vista non più solo come una soluzione, ma anche come un problema, in ragione delle sempre più profonde tensioni a cui il diritto sovranazionale sottopone lo snodo costituzionale della democrazia e del potere economico (infra, § 3.3).
In conclusione, le crescenti disarmonie che scaturiscono dal piano delle relazioni interordinamentali, rispetto all’oggetto qui in esame, inducono a proporre una configurazione più stringente dei rapporti tra il diritto costituzionale e il diritto sovranazionale, attraverso la (ri)affermazione di un criterio non solo ordinante, ma anche ordinario, che assuma la Carta repubblicana quale necessario fondamento di giustificazione e, al tempo stesso, quale fisiologico e permanente elemento di valutazione delle limitazioni di sovranità consentite a beneficio di ordinamenti giuridici “altri” rispetto all’ordinamento statale
Proporzionalità, diritti, democrazia
Il principio di proporzionalità è ormai uno dei concetti centrali del costituzionalismo globale, di fatto una parte essenziale della grammatica di una nuova lingua franca che fa dialogare e interagire attori giuridici sostanzialmente in tutto il mondo, agevolando la circolazione di modelli giuridici e di standard di argomentazione.
In questo saggio intendo discutere due questioni attinenti al profilo della legittimità dell’utilizzazione del test di proporzionalità in sede giudiziaria. La prima questione riguarda la compatibilità tra l’utilizzo sempre più diffuso del test di proporzionalità e l’intensità della tutela che ci aspettiamo debbano ricevere i diritti fondamentali. La seconda questione riguarda la compatibilità tra l’utilizzo giudiziario del test di proporzionalità e la democrazia. Concluderò con alcune brevi riflessioni sul nesso tra il principio di proporzionalità e ciò che chiamerò la cultura giuridico-politica della giustificazione.Proportionality is now a central concept in global constitutionalism, a crucial feature of the grammar of the new lingua franca used by legal actors around the world – allowing the circulation of legal solutions and argumentative styles.
In this essay, I will discuss two issues pertaining to the legitimacy of the use of proportionality analysis by courts. The first issue regards the relation between proportionality analysis and the strength that we normally associate to the idea of fundamental rights. The second issue regards the compatibility between the use of proportionality analysis by courts and democracy. I will conclude with some reflections on the relation between the global spread of proportionality and what I will call the culture of justification
Ferrajoli e i costituzionalisti
Tra gli studiosi di diritto costituzionale Luigi Ferrajoli è certamente (assieme a
Norberto Bobbio) il filosofo del diritto più citato, eppure ho l’impressione che i
costituzionalisti non abbiano mai fatto realmente i conti con il suo pensiero teorico. In
particolare, è la cultura costituzionale più aperta e sensibile alle garanzie dei diritti e
all’esigenza di limitazione dei poteri che appare colpevolmente sfuggire al confronto.
Sebbene i temi di diritto costituzionale siano al centro della costruzione teorica di Ferrajoli
può ben dirsi che egli abbia influenzato maggiormente gli altri rami della scienza giuridica
(il diritto penale in specie), oltre al mondo della magistratura (con la sua partecipazione
all’esperienza di Magistratura Democratica) e della politica (con il suo costante impegno
civile), nonché ovviamente il suo campo “specifico” della filosofia analitica
Nuovi modelli del diritto pubblico. Sovranità popolare v. sovranità parlamentare: il ruolo della comunità tra democrazia della rappresentanza e democrazia partecipativa
The constitutional consequences of financial crisis and the use of emergency powers. flexibility and emergency sources
Analisys of transformation of norms and sources (i.e. Constituttions) during periods of crisis and emergenc
Uguaglianza e memoria del legame costituzionale
Spesso legata al concetto di conflitto ed a quello di ricomposizione, la memoria è un tema trasversale, oggetto di fecondi approfondimenti anche multidisciplinari. Nel saggio l’A. propone tre possibili approcci allo studio del tema della memoria nella prospettiva del diritto costituzionale; per ognuno prospetta un ambito di approfondimento, alcune esemplificazioni e pro-pone alcune considerazioni critiche sul nesso tra memoria e uguaglianza. Nella parte finale, l’attenzione si sposta sul concetto di memoria collettiva ed, in particolare, di memoria pubblica come luogo del dialogo aperto (orientato tuttavia alla formazione di un idem sentire) tra le me-morie individuali. Nelle conclusioni, cenni al ruolo che la cultura costituzionale può assumere nel costruire e custodire la memoria pubblica.Memory is a wide, cross theme; it’s a topic that is frequently tied to the concepts of conflict and reconciliation and that often becomes subject matter of in-depth, multidisciplinary analysis. In the present essay, the author proposes three possible research approaches to the topic of memory in a constitutional law-oriented perspective. For each method, the author suggests a specific circle of close examination, advancing some related examples and furthermore propos-ing various critical observations on the nexus between memory and equality (as a principle). In the last section of the essay, the focus switches on the concept of collective memory and more in particular on the theme of the public memory, conceived as a space for the open dialogue between individual memories – a dialogue that’s still, however, oriented toward the shaping of an idem sentire. In the conclusion section, the author mentions the role than can be played by constitutional culture in building and preserving public memory
Legge elettorale e parità di genere: un matrimonio difficile
Il saggio analizza gli strumenti di riequilibrio di genere ,adottati dopo le riforme costituzionali , dalle leggi elettoriali sottolineando che i meccanismi promozionali a favore delle donne dipendono da numerosi fattori. In particolare la difficoltà di un'adegauta rappresentanza di genre all'interno delle assemblee elettive dipende soprattutto dalla disciplina interna ai partiti. L'indivduaione di meccanismi di selezione delle candidature , trasparenti, obbligatorie potrebbero rappresentare una soluzione nonsolo alla crescente crisi di tali aggregazioni politiche ma anche un modo per favorire l'emergere di una più cospicua presenza femminil
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