711 research outputs found
La disciplina costituzionale della mociĂłn de censura e l'esigenza di stabilitĂ del governo di minoranza retto da Mariano Rajoy. Una veloce annotazione sul "risorgimento" di un istituto
La War Powers "Revolution" del Regno Unito
Una nuova convenzione costituzionale affermatasi nel Regno Unito e riportata nel Cabinet Manual ha attribuito alla Camera dei Comuni il potere di autorizzare preventivamente le azioni militari del Regno Unito, a meno che non sia necessario intervenire con urgenza. Il potere di iniziare un conflitto armato o di prendervi parte viene cosÏ sottratto alla storica egemonia del Governo per essere di fatto condiviso con il Parlamento. La prassi applicativa del Governo Cameron dimostra ampiamente la portata precettiva della nuova regola costituzionale (ancorchÊ essa non sia vincolante sul piano strettamente giuridico, trattandosi di una convention of the Constitution). L'evoluzione dei "poteri di guerra" nel Regno Unito, tesa a una consistente valorizzazione del ruolo giocato dal Parlamento, si discosta dalle dinamiche di altre democrazie maggioritarie ove la posizione degli esecutivi è, per varie ragioni, ancora oggi di gran lunga prevalente. L'esperienza britannica suggerisce pertanto una riflessione di carattere comparativo piÚ ampia, avente ad oggetto l'equilibrio costituzionale dei c.d. poteri di guerra negli stati democratici
Citizenship Denied: Womenâs Lack of Political Rights and the Constitutional Metamorphosis of the Principle of Equality
This essay explores the constitutional evolution of female citizenship and begins with Aristotleâs definition of citizenship in ancient Greece in order to emphasize the enduring lack of womenâs participation in government functions and public offices. It then examines the systematic denial of political rights to women, a pervasive issue throughout the history of constitutionalism that has perpetuated the principle of political patriarchy. The exclusion of women from politics was perceived not merely as a violation of political equality, but rather as a constitutional reflection of their distinct nature. However, a significant shift occurred in the twentieth century, marked by constitutional transformations in western democracies aimed at dismantling male-centric political rights. This ongoing process has led to a redefinition of the principle of equality within constitutional frameworks. The essay argues that justice, rather than mere equality, is the driving force behind ongoing constitutional changes shaping female citizenship in the modern era
The gay cake controversy in the United Kingdom and Italian inertia
In Lee v. United Kingdom, the European Court of Human Rights left gay people partially unprotected against discrimination in commercial transactions in the United Kingdom and, by analogy, in other legal systems, such as the Italian system, where such protection is absent. In this article, it will be argued that the lack of substantive engagement by the European Court of Human Rights should be considered a missed opportunity for the development of European legal systems that do not grant full anti-discrimination protection to gay people
I sistemi d'arma autonomi nel diritto pubblico
Lâutilizzo dellâintelligenza artificiale nei sistemi dâarma allo scopo di renderli
autonomi dal contributo dellâessere umano solleva problemi di enorme importanza
non solo di natura etica, ma anche di natura giuridica. Il dispiegamento
dei âkiller robotsâ in scenari di conflitto puoĚ infatti comportare la
violazione di alcuni diritti fondamentali protetti dal diritto costituzionale
democratico e dal diritto internazionale umanitario. Il volume si prefigge di
affrontare il problema della proliferazione dei sistemi dâarma letali autonomi
â che incide sul complicato rapporto trilaterale tra tecnologia, guerra e diritto
â inquadrandolo in unâampia prospettiva di diritto pubblico multilivello.
Lâautore si concentra su due aspetti fondamentali: la ricerca di una definizione
âistituzionaleâ appropriata delle armi autonome e la necessitaĚ di stabilire
(o di ricavare) alcuni limiti normativi di respiro universale, cui subordinare
lâimpiego di tutti i sistemi dâarma letali potenzialmente capaci di agire senza
il controllo di un operatore umano
La âloi Molacâ al vaglio del Conseil constitutionnel, tra tutela del patrimonio linguistico regionale e difesa del principio di ufficialitĂ della lingua francese: note a margine della decisione n. 2021-818 del 21 maggio 2021
La funzione (fraintesa) della sfiducia costruttiva
La sfiducia costruttiva è un istituto del parlamentarismo razionalizzato la cui funzione complessa viene spesso equivocata. A differenza di altri congegni di razionalizzazione giuridica del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, questo strumento, ove correttamente configurato, è vocato non solo a trasformare il significato della classica mozione di sfiducia ma anche a determinare un nuovo equilibrio del governo parlamentare, favorendo una sorta di primazia condizionata del Parlamento. Quando risponde a questa esigenza, come accade esemplarmente nellâambito della Legge fondamentale tedesca, la sfiducia costruttiva può essere definita âsistemicaâ, coordinandosi perfettamente con la disciplina dello scioglimento anticipato e con quella della questione di fiducia; quando invece la sfiducia costruttiva viene introdotta al solo scopo di garantire la stabilitĂ governativa, come è avvenuto ad esempio nellâordinamento spagnolo, essa tende a presentarsi in una forma âspuriaâ in cui, oltre a difettare questo coordinamento costituzionale, manca del tutto la ratio sistemica del voto di sfiducia costruttivo. Lâanalisi comparativa permette di individuare anche altre variabili nella configurazione normativa dellâistituto. La ricognizione delle diverse tipologie di sfiducia costruttiva può essere utile per indagare meglio le sue possibili implicazioni nel concreto funzionamento del sistema di governo. Lâesatta comprensione delle caratteristiche fondamentali della sfiducia costruttiva può inoltre giovare al dibattito italiano sulle riforme istituzionali
Tendenze e prospettive del monocameralismo negli ordinamenti democratici
Over the last few decades, the single-chamber parliamentary model seems
to emerge in several democratic states as a trend in contemporary constitutionalism. A comparative survey of the salient features of unicameralism allows to assess reform proposals aimed at the transition from a pre-existing
bicameral system to a unicameral system. In todayâs pluralist democracies,
such a reform needs an in-depth analysis of the implications of the choice
regarding the fundamental parliamentary structure, its main functions and its
ârenewedâ representative vocation. In addition, a comparative analysis helps
to identify the necessary correctives to prevent the predominance of the parliamentary majority in the single Chamber and safeguard the vital interests of
minorities. Such a risk is aggravated by the growing cultural inhomogeneity
of contemporary societies. In any democratic experience, the abandon of a
bicameral model must take place in the awareness that Parliament, especially
if unicameral, is called upon to give adequate institutional expression to the
intercultural dimension of societ
Lâemersione del principio costituzionale di autorizzazione parlamentare degli interventi armati nei sistemi parlamentari e la sua elusione nel contesto italiano
Il saggio si propone di descrivere come i poteri costituzionali di guerra siano stati adattati in relazione alle cosiddette guerre non dichiarate. In molti Paesi democratici la mancanza di controllo parlamentare sull'uso della forza militare come strumento di politica estera eĚ stata sostituita da un'innovativa funzione parlamentare di autorizzazione delle azioni militari significative. Sebbene la Costituzione italiana non preveda esplicitamente questa funzione, la legge n. 145/2016 ha disciplinato una procedura di codecisione condivisa tra il potere legislativo e quello esecutivo. Nonostante questa recente normativa, i governi italiani spesso aggirano o violano le relative procedure agendo senza coinvolgere il Parlamento nelle decisioni relative al dispiegamento di truppe all'estero
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