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Le società partecipate al crocevia. Processi di modernizzazione, razionalizzazione e spinte all'efficienza
In questo numero speciale della Rivista sono raccolti i contributi realizzati da un gruppo di docenti, dottori di ricerca e dottorandi nell’ambito delle attività di ricerca della Sezione di Diritto dell’economia del Dipartimento di Economia e Diritto dellaSapienza, così come nel quadro di ricerche svolte nell’ambito del Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale –curriculum in Diritto pubblico dell’economia, nonché all’interno di un progetto di Ateneo della Sapienza sul tema delle società pubbliche e delle “società finanziarie regionali nel diritto pubblico dell’economia” (a cura del prof. Domenico Siclari)1. Il lavoro prende spunto dall’emanazione del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs.19agosto2016, n.175), previsto dalla c.d. legge delega Madia (l.7agosto2015, n.124), ma vuole essere l’occasione per fare un punto, in maniera più ampia, su questo complesso fenomeno. Negli ultimi venti anni, infatti, il tema delle società partecipateè stato interessato da numerosi interventi legislativi, ha sollevato un ampio dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza ed è stato oggetto di confronto politico e di attenzione anche da parte dell’opinione pubblica.In realtà, come è noto, i tentativi di ricostruire con una legge ad hocuno specifico statuto per le società a partecipazione pubblica risalgono ad almeno un secolo fa, a partire da quando Camillo Ruini nel 1918 presentò in Parlamento una apposita proposta di legge per la disciplina delle società basate sulla diversa qualità del soggetto pubblico azionista.L’interesse attuale per quest’argomento è tuttavia fondato su due ordini di ragioni. Il primo, di carattere più generale, è legato alla percezione di una proliferazione di società a partecipazione pubblica, legata alla constatazione di una loro scarsa efficienza nel perseguimento di obiettivi d’interesse generale. La stessa impossibilità, fino a tempi recenti, di disporre di un censimento completo delle entità in cui le amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni denota il basso livello di consapevolezza dei poteri pubblici rispetto a un fenomeno che richiederebbe, invece, un’elevata capacità gestionale. In secondo luogo, la natura “ibrida” delle società partecipate, persone giuridiche di diritto privato, mafortemente attratte nella sfera amministrativa in ragione della peculiare natura dei partecipanti, dei poteri da essi esercitati e delle finalità da questi perseguite ha sollevato numerosi interrogativi, da un lato, quanto all’applicabilità di istituti classici relativi ai soggetti pubblici e, dall’altro, sulle declinazioni possibili di schemi propri del diritto commerciale
Le elezioni in Germania e le prospettive per l'Europa
Con tale Osservatorio si intende non solo seguire attentamente le vicende che riguardano le elezioni in Germania a livello federale, ma anche le elezioni a livello di Länder che anticipano quelle nazionali, “contestualizzandole” nell’ambito del quadro politico e istituzionale dell’Unione Europea. Al pari delle elezioni in Francia, infatti, le elezioni tedesche rappresentano un fondamentale banco di prova per capire quali saranno le prospettive dell’Unione Europea ‘dopo Brexit’.
In particolare la Repubblica Federale Tedesca è il Paese modello al quale guardiamo di volta in volta con rispetto e desiderio di emulazione ovvero con insofferenza e malcelata ansia di rivincita rispetto al primo della classe.
In ogni caso l’equilibrio politico e costituzionale che la Germania saprà o meno mantenere nei prossimi mesi risulterà decisivo in un’Europa divisa e persino lacerata da visioni diverse in ordine, tra le altre, alle politiche migratorie.
Riuscirà Frau Merkel, che si presenta per il suo quarto mandato (forte di un consenso interno al partito del 95 per cento), a rimanere il principale fattore di stabilità al centro del Continente, pur dopo 12 anni ininterrotti di governo?
Indubbiamente la Cancelliera ha dalla sua le capacità di governo e la grande esperienza maturata nel gestire le varie crisi occorse in Europa e a livello internazionale. Questo costituisce probabilmente ancora un elemento di forte appeal per l’elettorato in un periodo caratterizzato da grande incertezza a causa della Brexit e della nuova presidenza statunitense di Trump
La centralizzazione degli acquisti permette di spendere “meglio” nel settore sanitario?
Al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) è imputabile un volume di spesa per i consumi intermedi che si
aggira sui 30 milioni di euro, di cui la maggior parte gestita in forma aggregata. Quest’ultimo dato
dimostra che, negli anni più recenti, in campo sanitario ha assunto un ruolo di preminente importanza la
tematica delle ricadute di natura organizzativa e gestionale delle procedure degli acquisti di beni e servizi
derivanti dai processi di centralizzazione, nonché dalle politiche di spending review
Le società pubbliche e i servizi di interesse economico generale. L’impatto del d.lgs. n. 175/2016 sull’affidamento e sulla gestione del servizio idrico integrato
L’obiettivo del presente contributo è individuare e valutare le principali ricadute applicative del d.lgs. n.175/2016, come modificato dal decreto legislativo correttivo n.100/2017, nei confronti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e in particolare del servizio idrico integrato (SII). Le peculiarità di quest’ultimo settore, alimentate anche da eventi referendari e da una giurisprudenza problematica della Corte costituzionale, rivelano e misurano l’effettiva portata ‘ordinamentale’ del nuovo testo unico sulle società partecipate, nonché le scelte di politica del diritto che, in linea con i principi generali di derivazione eurounitaria, si stanno consolidando in tema di servizi pubblici. Ricostruita la fitta trama normativa e giurisprudenziale che regola il settore idrico, il contributo si concentra sull’applicabilità ad esso di alcuni dei principi contenuti nel d.lgs. n. 175/2016 e nel d.lgs. n. 50/2016, evidenziando alcuni punti di attrito tra le discipline in esame, specie con riferimento all’esatta configurazione del modello di gestione in house
Le società pubbliche tra competenza legislativa statale e regionale
1. Stato, Regioni e società partecipate: una convivenza necessaria. 2. La giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in materia di società pubbliche: tutela della concorrenza, ordinamento civile, coordinamento della finanza pubblica e profili organizzativi. 2.1. La costituzionalità dell’intervento statale in materia di società pubbliche sulla base della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile. 2.2. L’evoluzione del coordinamento della finanza pubblicanella giurisprudenza costituzionale in materia di società partecipate. 3. La sentenza 251/2016: sulle società partecipate, tanto rumore per nulla? 4.L’accoglimento delle istanze del sistema delle autonomie nell’adozione del d.lgs. 175/2016. 5.Le soluzioni prospettate dal Consiglio di Stato per uscire dall’impasse della sentenza 251/2016. 6.Le modifichecontenute nel decreto correttivo: tra attuazione del principio di leale collaborazione e soluzioni di compromesso.7.Conclusioni. La riforma delle società a partecipazione pubblica prevista dalla c.d. legge Madia ha fornito alla Corte costituzionale l’occasione per prendere nuovamente posizione sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in questa materia. La sentenza n. 251 del 2016 ha rappresentato una profonda innovazione, le cui conseguenze vanno al di là di questo specifico ambito. Tuttavia, dall’analisi delle posizioni assunte dalle autonomie nella fase di elaborazione del decreto delegato e delle modifiche introdotte con il decreto correttivo, appare che la violazione del principio di leale collaborazione non fosse di proporzioni tali da motivare un così profondo cambiamento nella giurisprudenza costituzionale. Le soluzioni adottate vanno a minare l’organicità della riforma e sollevano ulteriori interrogativi quanto alla loro coerenza sistematica
Società pubbliche e servizi di interesse economico generale. Il caso del servizio idrico integrato
Quello dei servizi pubblici locali è uno dei settori maggiormente influenzati dalla nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica; il testo unico di cui al D.lgs. n. 175/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 100/2017) regola, infatti, le forme societarie mediante le quali alla pubblica amministrazione è consentita, stante l’attuale quadro normativo (sul quale v. infra § 2), l’organizzazione e la gestione di servizi di interesse economico generale. Al riguardo, merita subito rilevare come il mancato esercizio dell’altra delega prevista dalla l. n. 124/2015, avente ad oggetto ‘il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale’, 3federalismi.it-ISSN 1826-3534 |n. 10/2018rappresenti certamente un’occasione persa rispetto alla pressante esigenza di riordinare e razionalizzare un tessuto normativo estremamente frammentario: una disciplina organica, coordinata con quella in commento (e con il D.lgs n. 50/2016), avrebbe infatti sgombrato il campo da ricorrenti incertezze applicative, fornendo all’interprete un quadro più nitido dell’intera materia.Quest’ultima, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., sconta invece una irriducibile asimmetria fra le compiute previsioni attinenti ai soggetti affidatari di servizi pubblici (il ‘chi’), e quelle disorganiche e lacunose, relative alle modalità di affidamento,all’organizzazione e alla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica (il ‘come’). Tanto premesso, è pur vero che nel settore de quoè rilevabile un rapporto di vicendevole influenza tra i due piani –soggettivo e oggettivo –e così le previsioni riguardantila natura e le caratteristiche di una determinata tipologia di soggetti affidatari di servizio pubblico ben possono riflettersi sulle quelle regolanti le modalità di organizzazione e gestione, contribuendo a dare al servizio stesso una diversa fisionomia.Prendendo le mosse da siffatto rapporto, il presente lavoro ha per oggetto l’individuazione e la valutazione delle principali ricadute applicative del D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017, nei confronti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e in particolare del servizio idrico integrato (SII)2. Come è noto, il servizio idrico integrato (SII) è ancora definito nel nostro Paese dal D.lgs 03.04.2006, n. 152 (T.U. ambiente) come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie
Ancora su magistratura e politica nell'epoca della disintermediazione. Un riequilibrio necessario tra i poteri
Quello della partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali, sia nazionali sia
amministrative, rappresenta uno dei due aspetti che compongono il vasto e complesso tema dei
rapporti tra politica e potere giudiziario: il disegno di legge del quale in questa sede ci occupiamo1
deve essere, infatti, letto in combinato disposto con il divieto per i magistrati di partecipare in modo
continuativo e sistematico ai partici politici..
Al riguardo, v’è da dire che parte della dottrina ha colto i problematici rapporti intercorrenti tra i
limiti posti dall’art. 3, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 109/20063 e la disorganica disciplina riguardante
l’accesso dei magistrati alle cariche pubbliche elettive o agli incarichi di governo, nazionali e
territoriali.
Su questo profilo è invero possibile registrare un panorama di posizioni sintetizzabile su due fronti
opposti: da una parte vi è chi sottolinea come la severità della norma disciplinare più sopra richiamata
debba essere estesa a interventi normativi organici che rendano, se non impossibile, quanto meno
difficile la partecipazione del magistrato alla vita politica del paese, ovvero dei territori; dall’altra si è sottolineato come tale partecipazione, essendo strettamente connessa allo status di cittadino e dunque tutelata quale diritto politico fondamentale, non possa essere compressa eccessivamente o addirittura impedita
Le elezioni regionali in Schleswig-Holstein e in Nordreno-Vestfalia. Tra contingenze regionali, “Effetto Merkel” e suggestioni europee
Nel periodo tra il 7 ed il 14 maggio 2017 in Germania si sono tenute due consultazioni per il rinnovo dei parlamenti regionali, rispettivamente in Schleswig-Holstein e in Nordreno-Vestfalia. Nel caso di questo ultimo Land oltre 13 milioni di cittadini sono stati chiamati alle urne per il rinnovo del parlamento regionale (Landtag) della regione più popolosa e una delle economicamente più forti della Germania. I due appuntamenti rivestivano una rilevanza ancora maggiore del solito, in quanto rappresentavano i due ultimi test elettorali previsti in Germania prima delle elezioni del Bundestag del prossimo 24 settembre. In queste ultime, i tedeschi si troveranno di fronte all’alternativa se rinnovare la fiducia ad nuovo governo guidato dalla cancelliera uscente, Angela Merkel (Unione Cristiano-Democratica – CDU), o dal suo principale sfidante, l’ex presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz (Partito Socialdemocratico Tedesco – SPD). Inoltre, insieme alle omologhe elezioni regionali celebrate nella Saar lo scorso 26 marzo, queste elezioni offrivano l’opportunità di verificare la tenuta delle diverse coalizioni di governo formatesi nelle precedenti legislature nei tre Länder, e più in generale di esaminare in quale misura le tematiche locali e quelle di portata nazionale ed europea abbiano effettivamente inciso sugli orientamenti degli elettori nell’occasione
Questioni attuali intorno alla digitalizzazione dei servizi sanitari nella prospettiva multilivello
Il presente scritto amplia e approfondisce, in particolare all’interno del contesto pandemico, i nuovi
processi istituzionali, sia all’interno dei singoli ordinamenti, sia nelle relazioni intersistemiche, avviando una
riflessione sulle principali e più attuali questioni che un tema trasversale come quello della sanità digitale pone a
tutti i livelli di governance, con particolare riguardo all’ordinamento italiano. In tal modo, lo scritto tenta di
individuare i principali nodi problematici che insistono ai livelli unionale, statale e regionale, a partire da una
premessa di fondo, secondo la quale anche un campo aperto come la sanità digitale, su cui l’Unione europea gode
di competenze limitate e al più di sostegno a quelle statali (art. 168, §§2, 5 e 7 TFUE), può oggi costituire un
ulteriore banco di prova per l’influenza materiale che le politiche sovranazionali esercitano sui livelli interni di
governo e sulle modalità di interazione degli organi che ne compongono i circuiti rappresentativi
Audizione resa il 19 novembre 2020 nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1834 recante “istituzione della commissione parlamentare sull’emergenza epidemiologica da COVID-19”
. L’affare sottoposto all’esame di Codesta Commissione, denominato “Modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza dichiarata”, così come il connesso esame del Disegno di legge n. 1834 (Pagano), recante
“Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epidemiologica da COVID-19”, risultano di estremo interesse per il Paese, giacché le soluzioni istituzionali che in queste sedi verranno discusse e individuate determineranno – questo è l’augurio – un maggiore coinvolgimento delle Camere nella gestione di un’emergenza come quella che stiamo vivendo.
Ciò risponde non solo alla necessità costituzionale di un più pregnante controllo parlamentare su delle misure in grado di incidere sui diritti fondamentali , ma anche all’esigenza di mantenere un adeguato tasso di democraticità – intesa come partecipazione dei cittadini, mediata chiaramente dal sistema politico – nei procedimenti volti all’adozione di siffatte misure. Procedimenti decisori destinati a produrre una sintesi fra contrapposte esigenze e interessi la cui qualità dipende in modo stretto e diretto dall’apertura – nei confronti della società – e dalla trasparenza delle medesime
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