Con la chiusura delle indagini preliminari, sul presupposto della loro doverosa completezza, viene meno la probabilità di acquisire elementi di riscontro individualizzanti, idonei a corroborare una chiamata in correità quale prova a fini cautelari. Di fronte agli esiti imprevedibili dell’istruzione dibattimentale, non è infatti più pronosticabile la loro futura sopravvenienza e l’ordinanza de libertate precedentemente disposta andrebbe perciò revocata, se priva di tali conferme estrinseche alle dichiarazioni di un imputato in procedimento connesso o collegato
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